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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Studenti internazionali: prima, durante e dopo
borsa di studio né da parte dello Stato di ap-
partenenza né da parte di quello italiano e ap-
partengono a famiglie con redditi modesti,
perché consente loro di evitare un sistema di
vita caratterizzato da eccessivi stenti se con-
frontato con lo standard di vita degli italiani o di
altri studenti internazionali.
L’internazionalizzazione del sistema econo-
mico-produttivo italiano è da tempo avviata
perché molte aziende manifatturiere producono
per l’esportazione e, quindi, curano quotidiana-
mente i contatti con l’estero utilizzando per la
comunicazione l’inglese e altre lingue: un esem-
pio estremamente significativo è il comparto tu-
ristico, specialmente nelle grandi città d’arte,
dove con gli ospiti non si comunica in italiano.
Tuttavia questi posti di lavoro “internazionaliz-
zati” sono inferiori rispetto alle persone poten-
zialmente disponibili tra gli italiani e gli immigrati
già residenti in Italia e, di conseguenza, sono ri-
dotti gli spazi in grado di assorbire gli studenti,
specialmente in questa fase di perdurante crisi.
La difficoltà degli studenti nel trovare lavoro è
analoga a quello dei giovani italiani, solo par-
zialmente salvati dalla disoccupazione dalla loro
qualificazione.
Ancora più complesso è l’inserimento degli
studenti internazionali al termine dei loro studi,
perché non è automatica l’autorizzazione a pro-
lungare il soggiorno per ricercare o assumere
un posto di lavoro, a meno che non si tratti di
cittadini comunitari o di figli di immigrati che ab-
biano acquisito il diritto di lungo soggiornanti.
Mentre il permesso per motivi di lavoro può es-
sere sempre utilizzato per motivi di studio, non
è invece scontato il procedimento in senso in-
verso e la conversione dell’autorizzazione da
studio in motivi lavorativi avviene solo se con-
templata nei decreti flussi annuali e nei limiti
quantitativi ivi indicati, caratterizzati da numeri
ridotti e venuti meno negli ultimi anni. Non si
tratta tanto di un’accortezza che consente di li-
mitare il brain drain nei confronti dei Paesi di ori-
gine, quanto della preoccupazione che porta ad
assicurare i posti di lavoro disponibili innanzi
tutto ai giovani italiani e immigrati che hanno ul-
timato gli studi.
Nel 2011 i casi di conversione da studio in
lavoro sono stati 825, mentre nelle annualità
precedenti sono stati registrati appena 27 casi
nel 2008, 44 nel 2009 e 46 nel 2010. Tali pro-
porzioni non sorprendono dal momento che la
trasformazione del motivo del permesso può
avvenire solo nei limiti consentiti dai decreti
sulle quote. Lievemente maggiore, invece, l’in-
cidenza delle conversioni da studio a motivi fa-
miliari.
Borse di studio e riconoscimento
dei titoli
Negli ultimi anni a livello ministeriale sono
stati avviati diversi programmi volti al recluta-
mento di studenti dall’estero.
Dal Ministero degli Affari Esteri sono asse-
gnate ogni anno delle borse di studio, sponso-
rizzate dal Governo Italiano, destinate a cittadini
stranieri (europei e di Paesi terzi) e italiani resi-
denti all’estero. L’iniziativa mira a favorire la
cooperazione culturale internazionale e la diffu-
sione della conoscenza della lingua, della cul-
tura e della scienza italiana, favorendo altresì la
proiezione del settore economico e tecnologico
dell’Italia nel resto del mondo. Le borse sono
assegnate, in via prioritaria, a studenti stranieri
che dimostrino, grazie all’eccellenza del loro
curriculum studiorum, di essere in grado di por-
tare a termine con profitto gli studi in Italia
presso istituzioni pubbliche. Nel solo 2012, cit-
tadini di 128 Paesi hanno avuto l’opportunità di
essere ammessi a diversi corsi universitari della
durata di tre, sei o nove mesi, sulla base di pro-
cedure di selezione e di ammissione spesso fis-
sate in stretta collaborazione con le autorità dei
Paesi di provenienza.
Inoltre, il Ministero degli Affari Esteri mette
regolarmente a disposizione la propria pagina
istituzionale per pubblicizzare ulteriori opportu-
nità di borse di studio offerte agli studenti stra-
56
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Studenti internazionali: prima, durante e dopo
nieri da comuni, associazioni e università.
Gli studenti non-UE non ancora residenti in
Italia possono concorrere a due diversi tipi di
borse di studio, alle quali corrispondono delle
regole particolari per quanto riguarda l’is-
crizione ai corsi prescelti. Si tratta di:
- borse di studio del Governo Italiano, at-
tribuite a seguito di protocolli esecutivi di
Accordi culturali o di programmi di cooper-
azione allo sviluppo; gli studenti che vin-
cono tali borse si devono iscrivere
seguendo le specifiche disposizioni dira-
mate rispettivamente dall’Ufficio VI della Di-
rezione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale (DGPCC) e dall’Uf-
ficio IX della Direzione Generale per la Co-
operazione allo Sviluppo (DGCS) del
Ministero degli Affari Esteri (MAE);
- borse di studio assegnate dai Governi dei
Paesi di provenienza a copertura dell’intero
periodo di studi da effettuare in Italia, nel-
l’ambito di accordi tra le università italiane
e quelle dei Paesi interessati; tali studenti
devono seguire le condizioni di iscrizione
previste negli accordi interuniversitari che li
riguardano.
I candidati non-UE che rientrano in queste
due categorie accedono ai corsi di studio al di
fuori delle quote fissate dalle singole istituzioni
italiane.
L’Italia ha ratificato la “Convenzione sul ri-
conoscimento dei titoli di studio relativi all’inse-
gnamento superiore nella regione europea” a
cinque anni di distanza dalla sua approvazione,
avvenuta nel 1997 a Lisbona, attraverso la
Legge n. 148 del 2002, la quale ha aggiornato
e razionalizzato il quadro normativo interno in
materia di riconoscimento dei titoli esteri.
Tale provvedimento normativo, coerente-
mente con il nuovo quadro di autonomia delle
università, prevede che la competenza per il ri-
conoscimento dei cicli e dei periodi di studio
svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai
fini dell’accesso all’istruzione superiore, del pro-
seguimento degli studi universitari e del conse-
guimento dei titoli universitari italiani, sia attri-
buita “alle Università ed agli Istituti di istruzione
universitaria, che la esercitano nell’ambito della
loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordi-
namenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in mate-
ria”.
L’attuazione della Legge n. 148/2002 ha
avuto luogo nel 2004 con il D.M. del 26 aprile
2004, n. 214 - Regolamento recante criteri e
procedure per gli istituti stranieri di istruzione
superiore che operano in Italia ai fini del ricono-
scimento del titolo di studio da essi rilasciato –
ed è stata, poi, completata nel 2009 mediante
il D.P.R. del 30 luglio 2009, n. 189 - Regola-
mento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio stranieri per l’accesso ai pubblici con-
corsi.
Nel complesso, la legislazione italiana sul ri-
conoscimento dei titoli di studio è legata a tre
fattori principali che ne hanno influenzato l’evo-
luzione:
1) l’emigrazione di ritorno, che ha conosciuto il
suo massimo sviluppo nella prima metà
degli anni Settanta ma non si è mai interrotta
anche negli anni successivi;
2) l’immigrazione non comunitaria, mediante la
quale l’Italia è divenuta un importante Paese
di accoglienza;
3) la mobilità accademica e professionale intra-
UE, progressivamente incoraggiata a partire
dal Processo di Bologna.
Riguardo a quest’ultimo punto, l’Italia par-
tecipa attivamente al programma Erasmus
Mundus e applica ormai da tempo il sistema
ECTS (European Credit Transfer Scheme), oltre
ad aver approvato numerose direttive settoriali
e generali volte a potenziare la mobilità acca-
demica.
Per quel che concerne, nello specifico, il ri-
conoscimento dei titoli di studio non comuni-
tari, la materia viene disciplinata attraverso il
Testo Unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Studenti internazionali: prima, durante e dopo
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
zione dello straniero (Decreto Legislativo del 25
luglio 1998, n. 286, e successive modifiche).
Attualmente il CIMEA (Centro Informazioni
Mobilità Equivalenze Accademiche) è l’organiz-
zazione che si occupa del riconoscimento dei
titoli di studio. Sul suo sito istituzionale le infor-
mazioni sono accessibili in inglese e in italiano.
La stessa organizzazione, in convenzione con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, funge da punto nazionale di contatto
dell’Erasmus Mundus e delle reti NARIC - Na-
tional Academic Recognition Information Cen-
tres, ENIC - European Network of national
Information Centres on Academic Recognition
and Mobility, e MERIC - Mediterranean Reco-
gnition Information Centres.
Il portale “Study in Italy” è stato avviato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), in collaborazione con il CIMEA
e il CINECA, ed è disponibile in cinque lingue:
italiano, spagnolo, inglese, tedesco e francese.
Il sito raccoglie numerose informazioni per co-
loro che intendono intraprendere gli studi uni-
versitari di primo, secondo e terzo ciclo in Italia:
struttura del sistema di istruzione superiore,
norme per l’accesso ai corsi universitari, servizi
sanitari, alloggio, rilascio di visti e permessi e di
soggiorno, informazioni pratiche sulla vita in Ita-
lia. Inoltre, grazie a un motore di ricerca, è pos-
sibile trovare tutti i corsi offerti agli studenti
stranieri nel territorio nazionale secondo l’area
di studio, il tipo di laurea (primo e secondo li-
vello), la città o l’università prescelta.
Lo stesso sito del CIMEA fornisce informa-
zioni sull’istruzione universitaria in inglese e in
italiano ed è connesso tramite link al sito web
“Study in Italy”.
Studenti internazionali: prima, durante e dopo
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Gli articoli 31 e 32
della Legge del
30 luglio 2002, n. 189, hanno attuato: il decen-
tramento della procedura d'asilo e creato le
Commissioni Territoriali (attualmente 7) incari-
cate di esaminare le domande d'asilo, compo-
ste da un funzionario della carriera prefettizia
(con funzioni di presidente della Commissione),
un funzionario della pubblica sicurezza, un rap-
presentante degli enti locali e uno dell’UNHCR;
l’introduzione del concetto di riesame della do-
manda, in seguito alla pronuncia negativa da
parte della Commissione esaminatrice; l’auto-
rizzazione alla permanenza sul territorio, richie-
sta al Prefetto a seguito della presentazione del
ricorso avverso la decisione negativa della
Commissione esaminatrice; l’istituzione del Si-
stema di Protezione per Richiedenti Asilo e Ri-
fugiati – SPRAR (e del Servizio Centrale, organo
di raccordo e di gestione del sistema), che, at-
traverso il coinvolgimento degli enti locali ade-
renti, ha il compito di coordinare l’invio sul
territorio nazionale dei richiedenti asilo, rifugiati
e beneficiari di protezione umanitaria, presso i
Centri di accoglienza autorizzati. Ed è proprio
in seguito alle novità introdotte dalla legge n.
189/2002 che l’ordinamento giuridico ha for-
malmente investito la Commissione esamina-
trice della facoltà di richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno per protezione umani-
taria ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998,
come decisione alternativa al riconoscimento
dello status di rifugiato, ed al provvedimento di
rigetto assoluto della domanda.
Con la presentazione della domanda di pro-
tezione internazionale, il richiedente ha la pos-
sibilità di accedere alla procedura di riconosci-
mento dello status di rifugiato o di beneficiario
della protezione sussidiaria. Non è prevista una
procedura diversa ed autonoma per richiedere
il rilascio del permesso per motivi umanitari.
L’istanza viene depositata, al momento del-
l’ingresso nel territorio nazionale, presso l’ufficio
di polizia di frontiera, o presso la questura terri-
torialmente competente, in base al luogo in cui
lo stesso ha eletto il proprio domicilio. Può
anche essere presentata direttamente dal mi-
nore non accompagnato mentre, in presenza di
un nucleo familiare, la domanda di uno dei ge-
nitori si intende estesa anche ai figli minori e
non coniugati, ivi presenti. Qualora sia una
donna a presentare la domanda di protezione
internazionale, tutte le attività poste in essere
dalle autorità di pubblica sicurezza devono pre-
vedere la partecipazione di personale femmi-
nile, ed è garantita per tutti i richiedenti la
presenza di un interprete in ogni fase del pro-
cedimento.
Il cittadino straniero, in seguito al deposito
dell’istanza, viene autorizzato a soggiornare
temporaneamente sul territorio nazionale fino
alla definizione della procedura, acquisendo lo
status provvisorio di “richiedente asilo”. Pur di-
sponendo che la domanda debba essere pre-
sentata al momento dell’ingresso, la mancata
tempestività non è motivo di esclusione dalla
procedura o di rigetto della domanda.
La presentazione della domanda di prote-
zione internazionale provoca l’avvio delle pro-
Procedure di protezione
internazionale
cedure per la determinazione dello Stato com-
petente all’esame della stessa, secondo le di-
sposizioni del Regolamento 343/2003/CE
denominato anche “Dublino II”, e per l’invio nei
Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, de-
nominati CARA, o nei Centri di Identificazione
ed Espulsione, denominati CIE.
L’esame della domanda viene effettuato
dalle Commissioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale (già de-
nominate “Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato”). L’in-
vestitura dei membri della Commissione ha una
durata limitata nel tempo, visto che l’incarico è
triennale ma rinnovabile.
Il colloquio con il richiedente deve svolgersi
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
e la decisione deve essere presa entro i 3 giorni
successivi, tranne nei casi in cui la Commis-
sione ritenga di dover acquisire nuovi elementi
utili ad una corretta e completa valutazione del
caso. Ipotesi questa lasciata alla discrezionalità
della Commissione: non è previsto un limite
temporale entro e non oltre il quale la Commis-
sione deve prendere una decisione. La conse-
guenza più evidente è costituita da un
prolungamento dei termini della procedura, pur
conseguendone, in molte circostanze, una più
completa ed oggettiva valutazione della do-
manda del richiedente sottoposto all’esame.
È previsto l’esame prioritario della do-
manda: la Commissione può decidere di esa-
minare anticipatamente tutte le domande che
sembrano palesemente infondate, che sono
state presentate da un richiedente apparte-
nente ad una delle categorie vulnerabili indicate
dal Decreto 140/2005 (minori, disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli
con figli minori, persone per le quali è stato ac-
certato che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o ses-
suale), o da un richiedente accolto o trattenuto
presso le strutture preposte. Inoltre, la Commis-
sione può decidere di omettere l’audizione del
richiedente, ma solo quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzio-
nato con il Servizio Sanitario Nazionale l’inca-
pacità o l’impossibilità per il richiedente asilo di
sostenere un colloquio personale. Peraltro, il
colloquio può essere rinviato per gravi motivi e
per la condizione di salute del richiedente. In
entrambi i casi, il richiedente asilo deve docu-
mentare le motivazioni che lo spingono a richie-
dere il rinvio dell’audizione.
Il colloquio è individuale e in ogni fase del
procedimento il richiedente può inviare alla
Commissione territoriale memorie e documen-
tazione utile alla comprensione della sua do-
manda. Il richiedente asilo può essere assistito
da un avvocato anche durante il colloquio con
la Commissione e, se ritenuto “caso vulnera-
bile”, può anche essere ammesso il personale
di sostegno per prestare la necessaria assi-
stenza. Durante l’audizione, la Commissione re-
dige un verbale, sottoscritto dall’interessato al
termine del colloquio, e in ogni caso, nel ri-
spetto della normativa in materia di privacy, è
tenuta ad adottare tutte le misure idonee a ga-
rantire la riservatezza dei dati che riguardano
l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti la pro-
tezione internazionale.
Effettuato il colloquio, considerata la docu-
mentazione eventualmente prodotta dal richie-
dente, e tenuto conto dei criteri di valutazione
che il D.Lgs. n. 251/2007 fornisce, la Commis-
sione può emettere un provvedimento di rigetto
assoluto, di “diniego” della domanda di prote-
zione, quando non ci sono i presupposti per ri-
conoscere uno dei due status e quindi non
sono individuabili gli atti di persecuzione o di
danno grave previsti dalla normativa. In ogni
caso, lo status di rifugiato può essere negato
quando sussistono le cause di esclusione, vi
sono fondati motivi per ritenere che il richie-
dente asilo costituisca un pericolo per la sicu-
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Procedure di protezione internazionale
61
APPROFONDIMENTI TEMATICI
rezza dello Stato o, ancora, per l’ordine e la si-
curezza pubblica, poiché condannato con sen-
tenza definitiva per i reati previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera A), del codice di proce-
dura penale.
Il ricorso non solo consente al richiedente
di sottoporre il proprio caso all’esame di un giu-
dice ordinario, ma permette l’attivazione dell’ef-
fetto sospensivo.
Con il riconoscimento della protezione in-
ternazionale, al rifugiato viene rilasciato un per-
messo di soggiorno della durata di 5 anni
rinnovabile alla scadenza, mentre, al beneficia-
rio della protezione sussidiaria viene rilasciato
un permesso di soggiorno della durata di 3
anni, rinnovabile ma previa verifica della sussi-
stenza dei requisiti che ne hanno determinato il
rilascio.
Il rifugiato ha così diritto al rilascio di un do-
cumento di viaggio, conforme al modello pre-
visto dalla Convenzione di Ginevra, che
consente di effettuare i viaggi al di fuori del ter-
ritorio nazionale italiano. Il cittadino straniero ti-
tolare dello status di rifugiato gode del
medesimo trattamento del cittadino italiano sia
nell’ambito del lavoro subordinato che auto-
nomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per
la formazione professionale, per la formazione
scolastica, in materia sanitaria e sociale, per il
tirocinio sul luogo di lavoro ed anche in materia
di accesso al pubblico impiego, in quest’ultimo
caso, con le modalità e le limitazioni previste
per i cittadini dell’Unione Europea.
Il rifugiato può fare richiesta di cittadinanza
italiana dopo 5 anni di soggiorno e di residenza
regolare nel territorio nazionale. Rispetto agli
altri requisiti, invece, non essendoci indicazioni
chiare a riguardo, il rifugiato deve dimostrare le
condizioni di reddito richieste dalla legge 5 feb-
braio 1992, n. 91 sull’acquisto della cittadi-
nanza.
Le nuove disposizioni legislative escludono
il rifugiato dalla procedura di rilascio del per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (già carta di soggiorno).
Il cittadino straniero titolare dello status di
protezione sussidiaria gode comunque dello
stesso trattamento in materia di lavoro e occu-
pazione del cittadino italiano nonché in materia
di assistenza medica, sociale e di accesso al-
l’istruzione. In ogni caso, il permesso di sog-
giorno può essere convertito in permesso per
motivi di lavoro se vi sono le condizioni previste
dall’ordinamento giuridico. Inoltre, ha diritto al
ricongiungimento familiare e per le medesime
categorie sopra citate ma, contrariamente al ti-
tolare dello status di rifugiato, deve dimostrare
i requisiti abitativi e di reddito previsti dall’arti-
colo 29 del Dlgs n. 286/1998.
In materia di ricongiungimento familiare, i ti-
tolari degli altri permessi di soggiorno ricondu-
cibili al principio di tutela e di protezione
dell’individuo, non godono del medesimo trat-
tamento. Né i titolari di permesso di soggiorno
per protezione temporanea rilasciata ai sensi
del D.Lgs. n. 85/2003, né coloro che hanno ot-
tenuto il rilascio del permesso di soggiorno per
protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5,
comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998, possono, in-
fatti, richiedere ed ottenere il ricongiungimento
dei propri familiari, pur potendo dimostrare i re-
quisiti di reddito ed abitativi previsti per gli im-
migrati ordinari, ad esempio.
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