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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
legge “Bossi-Fini”). Tale provvedimento ha mo-
dificato in senso restrittivo la normativa in
materia di immigrazione ed è diventato piena-
mente operativo in materia di asilo solamente
a partire dal 2005, a seguito del regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento
dello status di rifugiato (D.P.R. n. 303 del 16
settembre 2004), con l’introduzione, a fianco a
quella ordinaria, di una procedura semplificata
per i richiedenti asilo obbligatoriamente trattenuti
nei centri di identificazione, dimezzandone i
tempi di attesa per l’audizione (da 30 a 15
giorni), unitamente all’istituzione da un lato
delle Commissioni territoriali, con il compito di
determinare lo status di rifugiato, e dall’altro di
una Commissione nazionale cui sono state af-
fidate competenze di indirizzo e coordinamento.
Inoltre, è stato recepito il tema della “protezione
umanitaria” in favore di quanti, pur non rientrando
nella definizione di “rifugiato” secondo i criteri
espressi nella Convenzione di Ginevra del 1951,
necessitano ugualmente di particolare protezione
poiché in fuga da guerre o condizioni di violenza
generalizzata. Oltre a ciò, sempre in materia
d’asilo, la legge 189/2002 ha disciplinato l’isti-
tuzione del cosiddetto “Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo”, attraverso cui
garantire le attività di protezione dei richiedenti
asilo e rifugiati: attività già intraprese un anno
prima per mezzo del Programma Nazionale
Asilo (PNA), poi diventato Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), il cui
coordinamento è affidato al Servizio Centrale
(istituito dal Ministero dell’Interno e affidato al-
l’ANCI in regime di convenzione).
A seguito del recepimento di due importanti
Direttive comunitarie (Direttiva qualifiche
2004/83/CE e Direttiva procedure 2005/85/CE),
sono sorti i Centri di Accoglienza per Richiedenti
Asilo (CARA) per sostituire i Centri di identifica-
zione (CID), creati con la legge 189/2002. I
decreti legislativi in oggetto, inoltre, hanno in-
trodotto una nuova forma di protezione inter-
nazionale, quella sussidiaria, che può essere
riconosciuta al richiedente asilo in presenza di
specifiche condizioni.
L’8 gennaio 2007, invece, con due distinti
decreti legislativi, il n. 3 e il n. 5, sono state
attuate rispettivamente le Direttive 2003/109/CE
e 2003/86/CE: la prima riguarda lo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo pe-
riodo, mentre la seconda concerne il diritto di
ricongiungimento familiare. Ancora, il decreto
legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 recepisce
la Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, mentre la Direttiva
2004/114/CE (riguardante le condizioni di am-
missione dei cittadini di Paesi terzi per motivi
di studio, scambio di alunni, tirocinio non retri-
buito o volontario) è stata attuata con il decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 154.
Nell’agosto 2009 è entrata in vigore una
nuova normativa restrittiva sulla sicurezza pub-
blica riguardante principalmente (ma non solo)
l’immigrazione: si tratta della legge n. 94 del 15
luglio 2009, nota anche come “pacchetto sicu-
rezza”, che ha introdotto il discusso reato di in-
gresso e/o di soggiorno illegale, punito con
un’ammenda compresa fra 5mila e 10mila euro.
Tale reato riguarda sia lo straniero che entra
senza alcuna autorizzazione nel territorio dello
Stato che colui che, a seguito di un controllo,
viene trovato in condizione irregolare. Nell’aprile
2011 la Corte di giustizia europea ha deciso di
cassare il reato contravvenzionale di immigra-
zione clandestina introdotto in Italia, ritenuto in
contrasto con la Direttiva europea sui rimpatri
dei cittadini dei Paesi terzi che prevede la par-
tenza volontaria del cittadino non comunitario
o il suo trasferimento coattivo, nei modi meno
coercitivi possibili e vieta, inoltre, qualsiasi nor-
mativa nazionale che punisca con la reclusione
il cittadino di un Paese terzo in soggiorno irre-
golare che non abbia rispettato volontariamente
il decreto di espulsione. La Corte di giustizia ha
spiegato che la sanzione immediata prevista
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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
dalla legislazione italiana compromette la rea-
lizzazione di una politica di allontanamento e di
ritorno rispettosa dei diritti fondamentali oltre
che più efficace.
Le altre novità introdotte dal “pacchetto si-
curezza” (oggetto, limitatamente ad alcune spe-
cifiche norme, di alcune dichiarazioni di illegit-
timità costituzionale) che più incidono sulla
condizione dei cittadini stranieri riguardano:
• il prolungamento da 60 a 180 giorni del
periodo massimo di trattenimento nei Centri
Identificazione ed Espulsione (CIE);
• il prolungamento da 6 a 12 mesi della durata
dell’arresto per lo straniero che non esibisce
i documenti su richiesta dell’autorità di pubblica
sicurezza;
• la riduzione dal 4° al 2° grado di parentela
della previsione che impedisce l’espulsione
dello straniero irregolare convivente con un
familiare avente cittadinanza italiana;
• l’istituzione di un apposito “Fondo rimpatri”,
destinato a finanziare il ritorno presso il Paese
di origine dei cittadini stranieri;
• l’introduzione di un contributo di 200 euro
per ogni istanza relativa alla cittadinanza e
una tassa da 80 a 200 euro per la richiesta di
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno
(reso operativo con decreto del 6 ottobre
2011 del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze di concerto con il Ministero dell’Interno,
recante “Contributo per il rilascio ed il rinnovo
del permesso di soggiorno”);
• la modificazione, in senso ristrettivo, di alcune
previsioni riguardanti il ricongiungimento fa-
miliare;
• l’introduzione di un apposito esame di lingua
italiana per chi presenta richiesta di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.
Nel 2010 si è giunti alla formulazione del co-
siddetto “Accordo di Integrazione” (anch’esso
previsto dal “pacchetto sicurezza”), sperimentato
in alcuni Stati membri e anche nella regione
Veneto, e poi varato definitivamente con Decreto
del Presidente della Repubblica del 14 settembre
2011, n. 179 (entrato in vigore il 10 marzo
2012), di cui è stata prevista la traduzione in 19
lingue. La nuova norma prevede che lo straniero
di età superiore ai sedici anni che per la prima
volta faccia ingresso nel territorio nazionale e
richieda un permesso di soggiorno della durata
di almeno un anno, sia tenuto a stipulare un
apposito “Accordo di Integrazione” della durata
di due anni, articolato per crediti (e perciò de-
nominato “permesso di soggiorno a punti”). Lo
straniero si impegna: ad acquisire una cono-
scenza della lingua italiana pari al livello “A” del
Quadro comune europeo per l’apprendimento
delle lingue; ad acquisire una sufficiente cono-
scenza della cultura civica e della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della
sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro
e degli obblighi fiscali; ad assolvere il dovere di
istruzione dei figli minori; a conoscere l’orga-
nizzazione delle istituzioni pubbliche. All’atto di
sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione, il
cittadino straniero ha a disposizione un numero
di crediti pari a 16, e per adempiere all’accordo
dovrà raggiungere (nel volgere di due anni) 30
crediti. I crediti potranno essere incrementati
oppure decurtati, a seconda delle attività e dei
comportamenti del cittadino straniero, come
ad esempio l’acquisizione di determinate co-
noscenze, lo svolgimento di determinate attività
(percorsi di istruzione e formazione professionale,
ecc.) oppure, al contrario, condanne penali,
gravi illeciti amministrativi o tributari, ecc. Dopo
due anni, l’Accordo stipulato con lo straniero
viene sottoposto ad una verifica per stabilire se
siano stati effettivamente raggiunti i 30 crediti
e, nell’ipotesi negativa, l’Accordo viene prorogato
di un anno. Nel caso in cui l’interessato risulti
avere crediti pari o inferiori a zero, si procede
alla risoluzione dell’Accordo e alla conseguente
espulsione del cittadino straniero.
Per quanto riguarda invece l’apprendimento
della lingua italiana, un decreto del Ministero
dell’Interno del 4 giugno 2010 ha reso obbliga-
23
NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
torio, a partire dal 9 dicembre 2010, il supera-
mento di un esame di lingua italiana per ottenere
il permesso di soggiorno CE per lungo sog-
giornanti (già denominato “carta di soggiorno”).
Nel decreto vengono spiegate le modalità ope-
rative per lo svolgimento del test, che dovrà
verificare il raggiungimento di “un livello di co-
noscenza della lingua italiana che consente di
comprendere frasi ed espressioni di uso fre-
quente in ambiti correnti, in corrispondenza al
livello A2 del Quadro comune di riferimento eu-
ropeo per la conoscenza delle lingue approvato
dal Consiglio d’Europa”. A tal fine è stata messa
a punto:
-
una procedura informatica che consente la
gestione delle domande di partecipazione -
al test (http://testitaliano.interno.it);
-
un servizio di assistenza (help-desk) a di-
sposizione del richiedente che compila e
inoltra la domanda;
-
un programma televisivo, in collaborazione
con la RAI-Radiotelevisione Italiana (deno-
minato “Cantieri d’Italia - l’italiano di base
per costruire la cittadinanza”), e un sito in-
ternet a supporto della formazione linguistica
degli stranieri (www.cantieriditalia.rai.it).
Nella seduta del 5 novembre 2010, il Consiglio
dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Secondo
pacchetto sicurezza”, un insieme di norme che
si ripercuotono anche sulla disciplina dell’ingresso
e del soggiorno dei cittadini stranieri (decreto
legge del 12 novembre 2010, n. 187, recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza”, e legge
di conversione del 17 dicembre 2010 n. 217). Il
Governo ha inteso rendere possibile l’espulsione
anche di cittadini comunitari, che si trattengono
sul territorio nazionale oltre 90 giorni senza
avere un lavoro o disporre di mezzi propri di
sussistenza, come anche ha inteso procedere
all’espulsione delle prostitute straniere.
La legge del 2 agosto 2011, n. 129 (di con-
versione del decreto legge del 23 giugno 2011,
n. 89) su soggiorno e allontanamento dei co-
munitari e di recepimento della Direttiva UE sul
rimpatrio di non comunitari in situazione irre-
golare, modifica il D. Lgs. n. 30/2007 - per
completare l’attuazione della Direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari – e il Testo Unico delle leggi sull’im-
migrazione approvato con D. Lgs. n. 286/1998
– per tentare di adeguarlo alla Direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi in situazione irregolare. Le più importanti
modifiche introdotte nella legge n. 129/2011
sono le seguenti:
1) obbligo di valutare, in ogni caso, la situazione
complessiva personale dell’interessato, con
particolare riguardo alle spese afferenti all’al-
loggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprietà o detenuto in base a un altro diritto
soggettivo, ai fini della verifica della sussistenza
del requisito della disponibilità delle risorse
economiche sufficienti al soggiorno dei cittadini
comunitari iscritti a corsi di studio o che non
svolgano occupazione, né siano familiari;
2) modifica dell’art. 32 del Testo Unico (conver-
sione del permesso di soggiorno alla maggiore
età per i minori stranieri non accompagnati): si
dispone che i minori che non possono dimostrare
di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver
partecipato a un progetto di integrazione per
almeno due anni, possono ottenere un permesso
di soggiorno al compimento della maggiore
età, a condizione che siano affidati o sottoposti
a tutela e che abbiano ricevuto un parere
positivo da parte del Comitato minori stranieri;
3) i provvedimenti di trattenimento del medesimo
straniero non comunitario espulso o respinto
non possono mai superare il periodo comples-
sivo di 18 mesi, anche se adottati sulla base di
successivi provvedimenti amministrativi di espul-
sione adottati per motivi diversi;
4) sono esclusi dall’accesso al ritorno assistito
anche gli stranieri nei cui confronti pendono un
provvedimento di estradizione o il mandato di
arresto europeo o il mandato di arresto della
Corte penale internazionale.
Nel 2012 l’Italia ha implementato le direttive
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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e sog-
giorno di cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati, e n.
2009/52/CE, recante norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare.
In base alla direttiva 2009/50/CE, recepita
nell’ordinamento nazionale con il decreto legi-
slativo n. 108 del 28 giugno 2012, a partire
dall’8 agosto 2012, i non comunitari altamente
qualificati possono richiedere la Blue Card at-
traverso un’apposita procedura online.
Il D. Lgs. 109/2012 (entrato in vigore il 9
agosto 2012) ha recepito le misure richieste
dalla Direttiva n. 52/2009/CE in merito a sanzioni
di carattere finanziario e penale, garantendo
inoltre nei casi di particolare sfruttamento lavo-
rativo, a quegli immigrati clandestini che de-
nuncino il proprio datore di lavoro, e cooperino
nel procedimento penale instaurato nei confronti
del datore di lavoro, di ottenere un permesso di
soggiorno temporaneo per motivi umanitari. Al
fine di consentire ai datori di lavoro interessati
di adeguarsi volontariamente alle norme di
legge, il decreto legislativo 109/2012 ha previsto
inoltre una disposizione transitoria volta a per-
mettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza
di rapporti di lavoro irregolare pregressi, a fronte
di un contributo forfettario di 1.000 euro per
ciascun lavoratore irregolare.
È stata qualificata come non soddisfacente
l’evoluzione della normativa italiana in materia
di garanzie previdenziali per chi dovesse lasciare
l’Italia prima dell’età di pensionamento. Con
l’entrata in vigore della cosiddetta “riforma For-
nero” (legge 214 del 22 dicembre 2011), l’età
pensionabile è stata portata a 66 anni e il
minimo contributivo a 20 anni, con la possibilità,
tuttavia, per i lavoratori non comunitari assicurati
dopo il 1996 e rimpatriati prima di aver maturato
il nuovo minimo, di poter avere una prestazione
pro-rata al compimento dei 66 anni, tuttavia
senza alcuna prestazione ai superstiti in caso
di decesso dell’assicurato prima del 66° anno
di età.
Rilevanza della dimensione familiare
Dalla metà degli anni ’90 è andata fortemente
incrementandosi la venuta per ricongiungimento
familiare come risultante di una forte propensione
dell’immigrazione ad un insediamento stabile
(annualmente i ricongiungimenti sono arrivati a
collocarsi poco al di sotto delle 100mila unità,
in prevalenza coniugi e figli minori, mentre sono
pochi i genitori a carico). Attualmente i residenti
stranieri sono 4,5 milioni e le famiglie con
almeno un componente immigrato incidono
per circa un decimo sul totale delle famiglie ita-
liane. Il ricongiungimento familiare costituisce
in Italia il secondo titolo di soggiorno dopo il la-
voro, a riprova del fatto che l’immigrazione è
ormai giunta nel suo pieno di maturità essendo
stato superato il tempo della precarietà, per cui
i primi immigrati si fanno raggiungere dal proprio
coniuge e dagli eventuali figli.
La famiglia, quando ha un certo grado di
coesione e di tranquillità, diventa una cellula
attiva per il confronto e il reciproco arricchimento
con gli autoctoni: sul posto di lavoro, nelle fa-
miglie, nei contatti sociali e culturali, nella
scuola, nel tempo libero e così via. Tuttavia,
non sono pochi i disagi di una famiglia immigrata
di natura economica, affettiva e culturale.
A livello economico non c’è bisogno di insistere
sul grave problema degli alloggi, specialmente
per gli immigrati, sulla precarietà del lavoro e
sui figli come fattore di incremento della povertà,
figli che nelle famiglie immigrate sono più nu-
merosi rispetto a quanto avviene tra gli italiani.
Il contesto familiare usuale (padre-madre-
bambino), poi, è quello più adatto a favorire un
sereno sviluppo emotivo e relazionale dei minori
e, perciò, le esperienze di separazione da uno
o da entrambi i genitori sono un fattore di
rischio perché costringono, per periodi più o
meno lunghi dell’infanzia, a vivere in famiglie di
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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
fatto smembrate. Di fatto, sono ricorrenti in im-
migrazione i nuclei con una sola figura genitoriale,
dove per giunta manca l’appoggio della rete
parentale costituita da nonni, fratelli, e altri
parenti, per lo più rimasti nei Paesi di origine.
Infine, a livello culturale, la famiglia immigrata,
situandosi tra due società, fa giocoforza riferi-
mento ai modelli di quella d’origine e a quelli
della società d’accoglienza. Questo essere “tra-
diverse-culture” comporta difficoltà aggiuntive
nelle diverse fasi del ciclo di vita familiare e non
è scontato che si riesca, senza inconvenienti, a
passare dall’una all’altra, non solo a livello lin-
guistico ma anche di valori e di comportamenti.
Assimilabile a quello culturale è anche lo spae-
samento che può determinarsi a livello religioso,
qualora un immigrato non trovi un clima favo-
revole all’espressione delle sue credenze, mentre
per i minori vanno senz’altro citate le difficoltà
incontrate a livello scolastico.
Nelle famiglie è molto delicato il ruolo delle
donne, chiamate a affrontare un impegnativo
cambiamento personale, a conciliare i tempi di
lavoro e a mediare tra la cultura di origine e
quella di accoglienza, preparando così contatti
funzionali con la scuola, gli uffici e i servizi pub-
blici.
Non meno acuti sono i problemi che spesso
i minori devono affrontare. Le persone che
sono nate all’estero e là hanno vissuto il primo
processo di socializzazione, quando emigrano,
non importa se lo fanno insieme ai loro genitori
o in una fase successiva, vanno soggetti a una
sorta di “choc transculturale” nel Paese di in-
sediamento, con aspetti di maggiore gravità a
seconda dello stadio di sviluppo del bambino
e delle relazioni affettive.
In conclusione, l’immigrazione è una realtà
sempre più intrinseca all’Italia, per l’impatto
demografico, il supporto dato al mondo del la-
voro, il dinamismo imprenditoriale e anche gli
stimoli culturali che ne derivano.
Sotto il profilo istituzionale, nel mese di giugno
2010 è stato accolto positivamente il piano in-
terministeriale per l’integrazione, denominato
“Identità e incontro”, in cui viene proposto un
programma per l’integrazione nella sicurezza,
qualificandolo come modello italiano lontano
dall’assimilazionismo e dal multiculturalismo.
Nel documento vengono individuati percorsi
imperniati su diritti e doveri, responsabilità e
opportunità, in una visione di relazione reciproca
che fa leva sulla persona e sulle iniziative
sociali piuttosto che sullo Stato, individuando
cinque assi di intervento: l’educazione e l’ap-
prendimento, dalla lingua ai valori; il lavoro e
la formazione professionale; l’alloggio e il go-
verno del territorio; l’accesso ai servizi essenziali;
l’attenzione ai minori e alle seconde genera-
zioni.
In effetti, solo dopo che al cittadino straniero
saranno state riconosciute pari opportunità in
tema di casa, lavoro, istruzione, sanità e parte-
cipazione politica, verranno poste effettivamente
le basi per un inserimento dignitoso, superando
il modello di integrazione subalterna, di tipo
funzionale-utilitarista, che incanala i migranti
verso determinati comparti e assegna loro fun-
zioni meno gratificanti.
Bisogna evitare che la presenza immigrata,
pur essendo strutturale allo sviluppo del Paese,
diventi una periferia virtuale, una realtà marginale.
Il trattamento discriminatorio degli stranieri può
essere superato solo con l’offerta di pari op-
portunità, da ritenere parte integrante delle
strategie di integrazione, su cui insiste l’Ufficio
nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR).
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