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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DELL’EVOLUZIONE
DELL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA
I flussi migratori sono iniziati in Italia timidamente a partire dalla metà degli
anni ‘70 e sono proseguiti con ritmi blandi per tutti gli anni ‘80 (il 1986 fu
l’anno della prima legge sull’immigrazione), per assumere la dimensione di
fenomeno di massa negli anni ‘90, dopo la caduta del muro di Berlino e la
fine in Europa dei blocchi politici contrapposti.
Gli immigrati (comunitari e non) erano mezzo milione nel 1987, superarono
il milione solo dieci anni dopo e quindi, con incrementi più accentuati, il
milione e mezzo nel 2002, i 2 milioni nel 2004, i 3,5 milioni nel 2006, per
arrivare alla soglia i 5 milioni nel 2013.
1970: appena 13.838 soggiornanti (solo nel 1979 vengono superate le
200mila unità).
1986: prima legge sull’immigrazione e prima regolarizzazione prevista dal
legislatore, seguite ad altre circolari disposte solo a livello ammini-
strativo.
1987: oltre mezzo milione di soggiornanti.
1990: seconda legge sull’immigrazione e seconda regolarizzazione, con più
di 200mila beneficiari.
1995: terzo provvedimento (decreto legge non convertito in legge) e terza
regolarizzazione, con più di 250mila beneficiari.
1997: oltre 1 milione di soggiornanti.
1998: quarta legge sull’immigrazione e quarta regolarizzazione, con più di
250mila beneficiari.
2002: quinta legge sull’immigrazione, oltre 1,5 milioni di soggiornanti e
ulteriore regolarizzazione con più di 700mila domande.
2004: oltre 2 milioni di soggiornanti.
2005: oltre 3 milioni di soggiornanti.
2007: oltre 4 milioni di stranieri residenti.
2009: ultima legge sull’immigrazione (il cosiddetto “pacchetto sicurezza”) e
regolarizzazione con circa 300mila domande.
2010: 4,5 milioni di cittadini stranieri regolari.
2012: ultima regolarizzazione collegata con la nuova normativa che introduce
sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano in modo
irregolare cittadini non comunitari ed estensione da 6 a 12 mesi del
periodo in cui un immigrato disoccupato può trattenersi in Italia per
la ricerca di un nuovo posto di lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92).
2013: 5 milioni i cittadini stranieri stimati in Italia.
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NORMATIVA E PROCEDURE
La cooperazione
con i Paesi Terzi pre-
vista attraverso gli accordi di riammissione con-
siste non solo nel convincere questi ultimi ad
accettare il reingresso dei propri cittadini, ma
anche nel mettere a loro disposizione un aiuto
a livello di consulenza, assistenza ed equipag-
giamento tecnico, come anche un sostegno fi-
nanziario per l’istituzione di Centri in cui acco-
gliere queste persone al momento della riam-
missione.
Inoltre, dal 1998 i decreti flussi annuali pre-
vedono “quote privilegiate” a favore degli Stati
firmatari di detti accordi, determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nei
decreti flussi del 2006, del 2008 e del 2009 le
quote stabilite sono risultate superiori alle do-
mande effettivamente presentate, mentre in
anni più recenti le quote sono risultate sottosti-
mate rispetto all’effettivo bisogno. Finora hanno
fruito di queste quote 25 Paesi Terzi, tra i quali
il Marocco.
Il 2009 è stato un anno singolare perché non
sono state stabilite delle quote d’ingresso,
mentre è stato approvato un provvedimento di
regolarizzazione per i lavoratori domestici.
Nel 2010, le quote più alte sono state attribuite
all’Egitto (8.000 posti) e alla Moldavia (5.200
posti), mentre al Marocco ne sono spettate
4.500.
Nell’ambito del decreto flussi è possibile
chiedere la conversione del permesso di sog-
giorno per studio o formazione professionale in
corso di validità in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo. Ad esempio, nel decreto
flussi 2010 sui lavoratori stagionali, è stato pre-
visto di convertire fino a 1.500 posti la presenza
per studio in lavoro autonomo e di assegnare
2.000 posti a cittadini non comunitari che
abbiano completato appositi programmi di for-
mazione ed istruzione ai sensi dell’art. 23 del
Testo Unico 286/1998.
Il decreto flussi stagionali 2011 ha previsto
60.000 quote di ingresso per lavoratori occupati
nel settore agricolo o turistico, provenienti da
Paesi che hanno firmato con l’Italia accordi di
gestione dei flussi migratori, incluso il Marocco,
prevedendo per la prima volta la possibilità di
presentare richiesta di nulla osta pluriennale
per quei lavoratori che abbiano fatto ingresso
in Italia per prestare lavoro stagionale per
almeno due anni consecutivi.
Le quote di ingresso pianificate nel 2012 ri-
guardavano inizialmente 35.000 ingressi per
lavoro stagionale, 4.000 ingressi per lavoratori
coinvolti in progetti di formazione prepartenza
e 10.000 ingressi per formazione professionale
in Italia, cui si sono aggiunte ulteriori 13.850
quote di ingresso (di cui 2.000 lavoratori auto-
nomi; 1.250 conversioni in lavoro autonomo;
10.500 conversioni in lavoro subordinato e 100
dedicate a lavoratori subordinati o autonomi di
origine italiana).
Gli accordi che riguardano la regolamentazione
e la gestione dei flussi migratori per motivi di
lavoro hanno coinvolto il Marocco, l’Egitto, la
Moldavia, l’Albania e lo Sri Lanka (mentre è in
fase di negoziazione un accordo analogo con
la Tunisia).
Quote privilegiate nel decreto flussi
e accordi in materia di lavoro
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NORMATIVA E PROCEDURE
L’obiettivo di tali accordi consiste nel pro-
muovere l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro, assicurando la condizione di reciprocitá
in virtù della quale al cittadino straniero viene
assicurato lo stesso trattamento riservato ai
cittadini italiani solo se un trattamento identico
è garantito ai cittadini italiani nello Stato estero
da cui proviene lo straniero. Le disposizioni
previste, inoltre, potenziano i meccanismi selettivi
della manodopera straniera qualificata in con-
formità con le esigenze del mercato del lavoro
italiano e si impegnano a promuovere la forma-
zione professionale e linguistica dei lavoratori
candidati alla migrazione.
L’accordo bilaterale tra il governo del Regno
del Marocco e il governo italiano è stato sotto-
scritto a Rabat il 21 novembre del 2005, con-
formemente alla normativa vigente in Italia in
ordine all’ingresso per motivi di lavoro dei
cittadini non comunitari. All’accordo bilaterale
tra Italia e Marocco in materia di lavoro ha fatto
seguito un protocollo esecutivo sottoscritto a
Roma circa due anni dopo, il 9 luglio del 2007.
L’accordo con il Marocco garantisce ai cittadini
di questo Paese che partecipano ai percorsi
formativi e linguistici una valutazione preferenziale
da parte delle autorità italiane in merito all’in-
gresso in Italia per motivi di lavoro, compatibil-
mente con le condizioni del mercato del lavoro
e in conformità con il “Documento program-
matico triennale” relativo alle politiche di immi-
grazione, oltre che con la normativa vigente in
materia (cfr. art. 7).
Da ultimo è entrato in vigore il nuovo accordo
di associazione tra il Marocco e l’UE. Oltre a
ciò, è previsto un rinnovo degli accordi già esi-
stenti alla luce dell’attuazione del partenariato
di mobilità firmato tra l’UE e il Marocco il 3
giugno 2013.
Quote privilegiate nel decreto flussi
e accordi in materia di lavoro
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NORMATIVA E PROCEDURE
Il 27 ottobre 1997
l’Italia è entrata
a far parte operativamente del cosiddetto “Si-
stema Schengen”, uno spazio comune di libera
circolazione che elimina tra gli Stati aderenti i
controlli alle frontiere, a condizione che siano
stati previamente soddisfatti determinati requi-
siti riguardanti il controllo efficace delle frontiere
esterne: la realizzazione di una sezione nazio-
nale del Sistema di Informazione Schengen; la
cooperazione nelle politiche sul diritto d’asilo;
l’armonizzazione delle politiche in materia di
visti; l’approvazione di una legislazione nazio-
nale sulla protezione dei dati nazionali; il rispetto
delle posizioni della Convenzione in materia di
stupefacenti.
I cittadini stranieri provenienti da un Paese
esterno al sistema Schengen possono, per-
tanto, entrare sul territorio italiano per turismo,
studio, ricongiungimento familiare, lavoro e altri
motivi a condizione di possedere un visto che
autorizzi l’ingresso, rilasciato dalla rete degli Uf-
fici diplomatico-consolari abilitati dal Ministero
degli Affari Esteri, a meno che non provengano
da Paesi non assoggettati all’obbligo del visto.
Si tratta di un vero e proprio tagliando adesivo
o “sticker” che, applicato sul passaporto o su
un altro documento di viaggio riconosciuto va-
lido dallo Stato italiano, autorizza l’ingresso
dello straniero. Il principio è quello che, seb-
bene venga riconosciuta una forma di “inte-
resse legittimo” allo spostamento da parte dei
cittadini stranieri, tuttavia non si intende ricono-
scere un “diritto automatico” all’ottenimento del
visto.
Ai sensi della normativa UE vigente in Italia,
i visti sono divisi in:
1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per
il territorio dell’insieme delle Parti contraenti, ri-
lasciati per Transito Aeroportuale (tipo A); Tran-
sito (tipo B) - tipologia di visto abrogata dal
Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009
del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010) e, per-
tanto, dal 5 aprile 2010 confluita nel tipo C; sog-
giorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a
90 giorni, con uno o più ingressi.
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL),
validi soltanto per lo Stato Schengen la cui
Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in
casi particolari, anche per altri Stati Schengen
specificamente indicati), senza alcuna possibi-
lità di accesso, neppure per il solo transito, al
territorio degli altri Stati Schengen.
3. Visti “Nazionali” (VN o Visto D) che, rila-
sciati secondo la normativa del Paese interes-
sato, consentono il transito anche negli altri
Stati. Questi sono i visti per soggiorno di lunga
durata (oltre i tre mesi). Con l’entrata in vigore,
il 5 aprile, del regolamento UE n. 265/2010 –
istitutivo di un Codice Comunitario dei Visti che
armonizza le disposizioni riguardanti i cittadini
di Paesi terzi –, i possessori di visto D (visto na-
zionale) potranno circolare nello spazio Schen-
gen per 90 giorni a semestre, nei limiti del
periodo di validità del titolo.
Il decreto del Ministro degli Affari Esteri
dell’11 maggio 2011 (in G.U. circa 7 mesi dopo,
il 1° dicembre 2011), in adempimento della
nuova normativa UE, ha parzialmente sostituito
Aspetti generali relativi
alle procedure d’ingresso
la disciplina introdotta dal Decreto Interministe-
riale del 12 luglio 2000. Nel nuovo provvedi-
mento vengono previste ancora 21 tipologie di
visti di ingresso, in parte ridefinite: adozione, af-
fari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva,
invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, motivi familiari, motivi religiosi, rein-
gresso, residenza elettiva, ricerca, studio, tran-
sito aeroportuale, transito, trasporto, turismo,
vacanze-lavoro, volontariato.
Condizioni e adempimenti per il rilascio
dei visti
L’ingresso nel territorio italiano degli stra-
nieri provenienti dalle frontiere esterne dello
Spazio Schengen è consentito soltanto allo
straniero che:
a) si presenti attraverso un valico di frontiera;
b) sia in possesso di un passaporto o altro do-
cumento di viaggio equivalente riconosciuto
valido per l’attraversamento delle frontiere;
c) disponga di documenti che giustifichino lo
scopo e le condizioni del soggiorno e dimo-
stri di disporre di mezzi finanziari sufficienti
in relazione alla natura, alla durata prevista
del soggiorno ed alle spese per il ritorno nel
Paese di provenienza (o per il transito verso
uno Stato terzo);
d) sia munito, ove prescritto, di valido visto di
ingresso o di transito;
e) non sia segnalato ai fini della non ammis-
sione nel Sistema Informativo Schengen
(SIS);
f) non sia considerato pericoloso per l’ordine
pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni
internazionali di una delle Parti contraenti, da
disposizioni nazionali o di altri Stati Schen-
gen.
La domanda di visto va sottoscritta su un
apposito modulo e va corredata anche di una
foto formato tessera dello straniero. La richiesta
di visto deve essere rivolta alla Rappresentanza
diplomatico-consolare di persona, in modo da
consentire una breve intervista circa i motivi e
le circostanze del soggiorno.
È propedeutica al rilascio del visto la verifica
della disponibilità di mezzi finanziari adeguati al
sostentamento mediante l’esibizione di denaro
contante, fideiussioni, titoli di credito, altre fonti
di reddito, ecc.
Salvo che le norme abbiano fornito dispo-
sizioni diverse, lo straniero deve poi indicare
l’esistenza di un alloggio idoneo e la disponibi-
lità della somma occorrente per il ritorno o esi-
bire direttamente un biglietto di ritorno.
L’assenza di mezzi di sussistenza adeguati
comporta quindi la mancata concessione del
visto d’ingresso ovvero – all’eventuale controllo
da parte della Polizia di Frontiera – il respingi-
mento. È esentato dalla verifica dei mezzi lo
straniero già regolarmente soggiornante in uno
Stato Schengen.
Valutata l’ammissibilità della domanda di
visto sulla scorta della documentazione prodotta
dal richiedente (un documento di viaggio valido
e informazioni attestanti la finalità del viaggio; i
mezzi di trasporto e di ritorno; i mezzi di sosten-
tamento durante il viaggio e il soggiorno; le con-
dizioni di alloggio) e di quanto appreso nel corso
dell’intervista, la Rappresentanza provvede a
controllare che lo straniero non sia segnalato ai
fini della non ammissione nel Sistema Informa-
tivo Schengen e non sia considerato pericoloso
per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o
le relazioni internazionali di uno degli Stati
Schengen.
Esperiti anche gli accertamenti richiesti, la
Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia
il visto, di regola entro 90 giorni dalla richiesta
(30 giorni per lavoro subordinato, 120 giorni per
lavoro autonomo), così come previsto dall’art.
5, c. 8 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394,
poi modificato dal D.P.R. 334/2004.
Una volta entrato regolarmente in Italia,
entro otto giorni lavorativi lo straniero intenzio-
nato a trattenersi per più di 90 giorni dovrà ri-
chiedere il permesso di soggiorno, che sarà
rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa
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NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
durata indicati dal visto. Lo straniero che ri-
chiede il permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici. Non devono chiedere il
permesso di soggiorno quegli stranieri che ven-
gono in Italia per visite, affari, turismo e studio
per periodi non superiori ai tre mesi.
Come già accennato, ai sensi della norma-
tiva Schengen, il permesso di soggiorno rila-
sciato dalla Questura in ragione di un visto per
soggiorno di lunga durata consente allo stra-
niero, munito di un passaporto nazionale o di
un documento di viaggio equivalente in corso
di validità, di entrare e uscire dallo Spazio
Schengen e di circolare liberamente, per un pe-
riodo non superiore a 90 giorni per semestre,
nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo stra-
niero resta tuttavia obbligato a dichiarare la pro-
pria presenza sul territorio degli altri Stati
Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica
Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall’ingresso.
L’inosservanza di queste procedure da
parte dello straniero ne determina l’espulsione,
sanzione che sarà applicata anche nel caso in
cui si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il
minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Condizioni di ammissione
per gli immigrati e i richiedenti asilo
Le condizioni di ammissione degli stranieri
in Italia variano, oltre che sulla base del Paese
di provenienza (comunitario o non comunitario),
a seconda della durata del soggiorno e delle
motivazioni legate alla richiesta di ingresso. Per
quanto riguarda i cittadini provenienti da Paesi
non comunitari, si distingue anzitutto fra rifugiati
e richiedenti asilo da un lato e coloro che richie-
dono il permesso di soggiorno per altri motivi
dall’altro.
Condizioni differenziate per gli immigrati a
seconda della durata del soggiorno. Come già
rilevato, le condizioni di ammissione degli stra-
nieri in Italia variano anzitutto a seconda della
durata del soggiorno. Grazie alle novità intro-
dotte dalla legge n. 68 del 28 maggio 2007, gli
stranieri che intendono soggiornare in Italia per
un periodo inferiore a tre mesi, per studio, visite,
turismo ed affari, dal 2 giugno 2007 non hanno
più l’obbligo di richiedere il permesso di sog-
giorno, ma devono semplicemente dichiarare la
propria presenza sul territorio nazionale, attra-
verso le modalità stabilite dal decreto del Mini-
stero dell’Interno del 26 luglio 2007. Nel caso di
soggiorno nel territorio italiano per un periodo
superiore a tre mesi, gli stranieri sono tenuti a
richiedere il permesso di soggiorno (entro 8
giorni per coloro che giungono in Italia per la
prima volta). Per coloro che soggiornano già in
Italia sussiste l’obbligo di richiedere il rinnovo
non oltre sessanta giorni prima della data di
scadenza del permesso (si sale a novanta giorni
se il permesso di soggiorno era valido due
anni).
Gli stranieri che richiedono il rilascio del per-
messo di soggiorno per motivi quali affida-
mento, status di richiedente asilo politico,
residenza elettiva, studio (per più 90 giorni), mo-
tivi religiosi, missioni, tirocini formativi profes-
sionali, attesa di occupazione o di riacquisto
della cittadinanza, ragioni familiari o di lavoro
devono recarsi presso gli uffici postali in cui è
operativo il cosiddetto “Sportello Amico”, ove
è possibile acquisire e compilare la documen-
tazione necessaria che verrà poi trasmessa alle
Questure competenti. Per il rilascio del perme-
sso di soggiorno per motivi di lavoro e familiari
è competente lo Sportello Unico costituito
presso le Prefetture, mentre sono di compe-
tenza esclusiva delle Questure le seguenti
tipologie di permessi di soggiorno: apolidia,
asilo politico, cure mediche, gare sportive, gius-
tizia, integrazione di un minore, motivi umani-
tari, minore età, vacanze di lavoro.
L’inosservanza di queste procedure da
parte dello straniero ne determina l’espulsione,
sanzione che sarà applicata anche nel caso in
cui si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi op-
pure oltre il termine stabilito nel visto d’ingresso.
Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per
32
NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
lo stesso motivo e per la stessa durata indicati
dal visto. La durata non può comunque essere
superiore:
a) a un anno, in relazione alla frequenza di un
corso per studio o per formazione debita-
mente certificata (tuttavia nel caso di corsi
pluriennali il permesso di soggiorno è rinno-
vabile annualmente);
b) alle necessità specificatamente documen-
tate, negli altri casi consentiti.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del per-
messo di soggiorno è sottoposta al versamento
di un contributo, il cui importo è fissato fra un
minimo di 80 e un massimo di 200 euro con De-
creto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, di concerto con il Ministro dell’Interno,
che stabilisce altresì le modalità del versamento
nonché le modalità di attuazione.
Le condizioni di ammissione per i rifugiati e
richiedenti asilo. Nell’ordinamento italiano, in
conformità con la Convenzione di Ginevra del
1951, per poter essere ammessi come rifugiati,
è necessario anzitutto che il richiedente abbia
subìto persecuzioni dirette per motivi politici, re-
ligiosi, etnici, di nazionalità o di appartenenza a
gruppi sociali, e che vi sia un pericolo concreto
di persecuzione nel caso di un ritorno in patria.
La richiesta può essere effettuata presso gli Uf-
fici di Polizia di Frontiera al momento dell’in-
gresso o, laddove non siano presenti sul posto,
presso gli Uffici immigrazione delle Questure
competenti per territorio. Un’altra condizione
per poter essere ammessi come rifugiati è che
il richiedente non sia già stato riconosciuto
come tale in un altro Stato o che non provenga
da un Paese, diverso da quello di apparte-
nenza, che abbia aderito alla Convenzione di
Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un
periodo di tempo relativamente lungo, non
abbia richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato. Oltre a ciò, il richiedente non deve aver
subìto in Italia condanne per delitti particolar-
mente gravi, come ad esempio quelli contro la
personalità, l’incolumità pubblica e la sicurezza
dello Stato. Ovviamente l’interessato non deve
essersi reso responsabile neppure di crimini di
guerra, contro la pace e l’umanità.
La valutazione della domanda di ammis-
sione viene effettuata dalla Commissione terri-
toriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato, competente per territorio. Tale Com-
missione ha il dovere di convocare per un’au-
dizione il richiedente, dopo di che, entro tre
giorni, dovrà adottare una fra le quattro deci-
sioni seguenti: riconoscere lo status di rifugiato
(con validità di 5 anni, rinnovabile); riconoscere
lo status di protezione sussidiaria (con validità
di 3 anni, rinnovabile); rigettare la domanda (con
il conseguente invito a lasciare il territorio na-
zionale rivolto all’interessato da parte della
Questura competente territorialmente); rigettare
la richiesta ma, allo stesso tempo, constatata
la pericolosità di un eventuale ritorno, richiedere
alla Questura competente territorialmente di ri-
lasciare uno speciale permesso di soggiorno
per motivi di protezione umanitaria, della durata
di un anno (rinnovabile).
Durante il periodo in cui è stata inoltrata la
richiesta del riconoscimento dello status di ri-
fugiato, la Questura competente a livello terri-
toriale è tenuta a rilasciare un permesso di
soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile
fino alla decisione finale della Commissione ter-
ritoriale. Se si è sprovvisti dei documenti neces-
sari, compresi quelli attestanti le generalità del
richiedente, quest’ultimo viene ospitato in una
struttura di accoglienza per l’identificazione. Nel
caso in cui venga rigettata l’istanza, il richie-
dente ha la facoltà di presentare, entro 5 giorni
dalla risposta negativa, una richiesta di riesame
della domanda da inoltrare al presidente della
Commissione, producendo eventuali elementi
di valutazione non emersi nel corso della prima
audizione. In ogni caso, è possibile presentare
entro 15 giorni dalla notifica della decisione un
ricorso al tribunale ordinario competente terri-
torialmente.
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