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NORMATIVA E PROCEDURE
Accesso al mercato del lavoro
dinato ha diritto alle medesime tutele previste
per i lavoratori subordinati italiani.
L’accesso al lavoro subordinato stagionale.
La materia è disciplinata espressamente dall’ar-
ticolo 20 della legge del 30 luglio 2002, n. 189,
che ha sostituito l’articolo 24 del Testo Unico
del 1998. La procedura descritta precedente-
mente è valida anche per l’assunzione per la-
voro stagionale di un lavoratore straniero
residente all’estero. Il periodo di validità dell’au-
torizzazione è ovviamente legato al tipo di la-
voro stagionale, anche se in ogni caso non
potrà essere inferiore ai 20 giorni e superiore ai
9 mesi.
Le domande presentate in favore di cittadini
non comunitari, che abbiano fatto ingresso con
il medesimo datore di lavoro nell’anno prece-
dente, possono beneficiare del “silenzio-as-
senso” e cioè considerarsi accolte se entro 20
giorni dalla presentazione non interverrà una ri-
sposta negativa da parte dello Sportello Unico.
La legge prevede che il datore di lavoro possa
presentare richiesta di nulla osta per lavoro sta-
gionale pluriennale per il lavoratore che abbia
prestato attività lavorativa per due anni conse-
cutivi, sempre nel limite delle quote annuali pre-
viste.
È possibile convertire il permesso di sog-
giorno per lavoro stagionale, in corso di validità,
in permesso di soggiorno per lavoro subordi-
nato solo dopo il secondo ingresso del cittadino
straniero per la stessa tipologia di lavoro, a se-
guito del rientro nel proprio Stato di prove-
nienza. In ogni caso, la conversione potrà
avvenire solo qualora si presentino le condizioni
e nell’ambito delle quote per lavoro subordinato
stabilite dall’apposito “decreto-flussi”.
Riguardo alla previdenza e all’assistenza dei
lavoratori stagionali, l’articolo 25 del Testo
Unico del 1998 prevede che, tenuto conto
«della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale si applicano
le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei set-
tori di attività: a) assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie; d) assicura-
zione di maternità». Peraltro, il comma 5 del
medesimo articolo stabilisce che è «fatta salva
la possibilità di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso».
L’accesso al lavoro autonomo. Il tema è
espressamente disciplinato dall’articolo 26 del
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero”, di cui al decreto legi-
slativo del 25 luglio 1998, n. 286, solo
parzialmente emendato dalla legge del 30 luglio
2002, n. 189.
I cittadini non comunitari possono eserci-
tare in Italia un’attività non occasionale di lavoro
autonomo (industriale, professionale, artigia-
nale, commerciale o attraverso la costituzione
di società di capitali o di persone oppure acce-
dendo a cariche societarie), a condizione che la
stessa attività non sia riservata dalla legge ai
cittadini italiani o a cittadini appartenenti ad uno
degli Stati membri dell’Unione Europea.
Oltre a ciò, sono richiesti dalla legge gli
stessi requisiti morali e professionali previsti per
i lavoratori autonomi italiani, compresi – ove ne-
cessari – i requisiti per l’iscrizione ad albi o re-
gistri professionali. Inoltre, è necessario
dimostrare la disponibilità di un reddito suffi-
ciente, proveniente da fonti lecite, e di un’ido-
nea sistemazione alloggiativa, nonché di
adeguate risorse per l’esercizio dell’attività che
si intende avviare in Italia.
La normativa vigente richiede altresì che,
nel caso in cui si intenda esercitare una profes-
sione, vi sia il riconoscimento del titolo profes-
sionale straniero conseguito in un Paese non
comunitario. In particolare, nell’ipotesi di una
professione sanitaria (anche occasionale) è ne-
40
NORMATIVA E PROCEDURE
Accesso al mercato del lavoro
cessario il riconoscimento preventivo da parte
del Ministero della Sanità. Per le professioni
quali agente di cambio, agronomo, agrotec-
nico, assistente sociale, avvocato, biologo, chi-
mico, commercialista, consulente del lavoro,
geologo, geometra, giornalista, ingegnere, pe-
rito agrario, perito industriale e psicologo, è pre-
vista la vigilanza del Ministero di Giustizia.
L’accertamento del possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla legge, ai fini del rilascio del visto di
ingresso per lavoro autonomo (con l’espressa
indicazione dell’attività cui il visto fa riferimento),
è in capo alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana competente territorialmente.
Il visto così ottenuto dovrà essere utilizzato
entro 180 giorni dalla data di rilascio, al fine di
richiedere la concessione del permesso di sog-
giorno per lavoro autonomo.
L’accesso al mercato del lavoro da parte di
altre categorie di lavoratori stranieri. Tale ambito
racchiude tutte le attività lavorative, indicate
dettagliatamente nel 1° comma dell’articolo 27
del Testo Unico del 1998, che non rientrano
nella programmazione annuale dei flussi d’in-
gresso. Si tratta, nello specifico, di particolari
categorie lavorative afferenti il mondo della cul-
tura e della ricerca scientifica, dello sport e dello
spettacolo, dell’economia e delle professioni al-
tamente specializzate, fra cui: dirigenti azien-
dali; docenti, ricercatori e lettori universitari;
traduttori e interpreti; giornalisti corrispondenti
accreditati in Italia; circensi, musicisti, attori,
ballerini, ecc.
In generale, per queste categorie di lavora-
tori stranieri lo Sportello Unico competente al
rilascio del “nulla osta” è quello appartenente
al luogo in cui sarà esercitata l’attività lavorativa.
Tuttavia, per alcuni lavoratori, quali ad esempio
gli artisti da impiegare presso enti musicali o
teatrali, le richieste vanno presentate diretta-
mente alla Direzione generale del mercato del
lavoro (Ufficio per il collocamento nazionale dei
lavoratori dello spettacolo), e non allo Sportello
Unico costituito presso la Prefettura. Analogo
discorso vale per coloro che intendono svol-
gere un’attività sportiva professionistica: in que-
sto caso il “nulla osta” è sostituito dalla
cosiddetta “dichiarazione nominativa di as-
senso” rilasciata dal Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano (CONI). In ogni caso, rispetto agli
esempi citati, sarà compito della Direzione ge-
nerale del mercato del lavoro e del CONI inol-
trare le opportune comunicazioni allo Sportello
Unico, al fine di ottenere la stipula del contratto
di soggiorno.
Altre categorie particolari di lavoratori stra-
nieri sono gli stranieri non comunitari impegnati
in progetti speciali e i docenti di scuole e uni-
versità straniere operanti in Italia. Rispetto a
questi ultimi, i datori di lavoro (istituzioni scola-
stiche straniere, filiali di università straniere, op-
pure filiali di istituti superiori stranieri a livello
universitario) sono tenuti a presentare allo Spor-
tello Unico una “richiesta nominativa e nume-
rica di nulla osta al lavoro subordinato” ai sensi
della legge del 24 maggio 2002, n. 103.
L’accesso al mercato del lavoro da parte di
lavoratori stranieri già soggiornanti regolar-
mente in Italia. Fino ad ora sono stati esaminati
i casi di assunzione di lavoratori stranieri (non
comunitari) residenti all’estero. L’ordinamento
italiano prevede, naturalmente, anche la possi-
bilità di stipula dei contratti di lavoro anche da
parte di stranieri già soggiornanti regolarmente
nel territorio nazionale.
Nel caso di un nuovo contratto di soggiorno
per lavoro subordinato tra il cittadino straniero
regolarmente soggiornante e un datore di la-
voro, che si sostituisce o si aggiunge al primo,
vale quanto previsto dalla circolare del Mini-
stero del Lavoro n. 9, dell’8 marzo 2005. Le
parti contraenti stipulano autonomamente il
nuovo contratto di soggiorno ma il datore di la-
voro è comunque tenuto ad inoltrare la docu-
mentazione
allo
Sportello
Unico
per
l’Immigrazione.
41
NORMATIVA E PROCEDURE
Accesso al mercato del lavoro
42
NORMATIVA E PROCEDURE
Oltre ai casi appena citati, lo straniero già
soggiornante regolarmente in Italia può acce-
dere ad un contratto di lavoro subordinato o au-
tonomo sia nel caso in cui sia titolare di un
permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione professionale, sia qualora disponga
di un permesso di soggiorno per lavoro stagio-
nale e abbia la possibilità di svolgere un lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Accesso al mercato del lavoro nell’ipotesi di
conversione del permesso di soggiorno. Si è già
fatto cenno alla possibilità di convertire il per-
messo di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Oltre a ciò, in alcuni casi specifici, ai cittadini
stranieri detentori di un permesso di soggiorno
non legato a motivi lavorativi – e dunque già
presenti in Italia ad altro titolo – è data la possi-
bilità di convertire il proprio titolo in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, autonomo o
subordinato.
È questo, pertanto, il caso della conversione
del permesso di soggiorno per motivi di studio
o formazione professionale, in corso di validità,
in permesso di soggiorno per lavoro. Ciò anche
nell’ipotesi in cui il titolare abbia conseguito il
diploma di laurea in Italia. Nel caso in cui il per-
messo riguardi il lavoro subordinato non viene
effettuata la verifica in ordine alla disponibilità
delle quote di lavoro, anche se il numero dei
permessi di soggiorno per motivi di studio o for-
mazione professionale così convertiti verrà poi
sottratto dalle quote di ingresso nell’ambito dei
decreti flussi dell’anno successivo.
Per quel che concerne il contrasto al lavoro
sommerso, il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, gli istituti previdenziali INPS e
INAIL e la Guardia di Finanza sono le strutture
competenti a effettuare le ispezioni all’interno
delle realtà lavorative.
Accesso al mercato del lavoro
Approfondimenti
tematici
La legislazione come sussidio per la tutela
e la promozione degli immigrati
45
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Come emerge
dalle indagini curate
dall’Istat e secondo una interpretazione condi-
visa anche dalla totalità degli esperti, a livello
generale l’inserimento dei lavoratori immigrati
nel mercato occupazionale italiano segue di
fatto un modello di “integrazione subalterna”,
nella quale gli stranieri quasi esclusivamente (o,
comunque, in prevalenza) ricoprono lavori di
basso profilo che gli italiani non sono più dispo-
sti ad accettare. Quasi un terzo degli immigrati
in Italia è effettivamente impiegato in settori che
possono richiedere lavori non qualificati (edili-
zia, agricoltura, servizi alla persona, ecc.) a
bassa remunerazione e di scarsa considera-
zione a livello sociale. Questo modello ha avuto
finora come effetto un ridotto ricorso ai lavora-
tori stranieri altamente qualificati e un sottouti-
lizzo dei lavoratori presenti rispetto alle loro
qualifiche (il cosiddetto “spreco dei cervelli”, un
tema ricorrente nei dibattiti relativi all’implemen-
tazione della direttiva 50/2009/CE).
Lo strumento delle quote annuali può riser-
vare spazio ai cittadini stranieri che hanno se-
guito appositi percorsi di formazione nel Paese
di origine (titoli di prelazione ex art. 23 del Testo
Unico), come anche ai lavoratori interessati a
svolgere un tirocinio e può prevedere, infine, la
conversione dei permessi di soggiorno per mo-
tivi di studio in motivi in lavoro.
Altro canale è rappresentato dall’ingresso
per lavoro in casi particolari, disciplinato dall’art.
27 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n.
286/1998) ed è parte integrante della politica di
programmazione che tende ad escludere dalle
quote le categorie di lavoratori di maggiore uti-
lità per il “sistema Paese”. Si tratta dei cosid-
detti “ingressi al di fuori delle quote”, ovvero
ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso
di tutto l’anno e per i quali non vige alcun tetto
numerico (ad eccezione degli ingressi per tiro-
cini formativi, per sport professionale e dilettan-
tistico e per volontariato). In questi casi è
prevista una procedura semplificata per il rila-
scio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (di-
rigenti in distacco, professori universitari,
lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavo-
ratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullao-
sta al lavoro viene del tutto superato e la
procedura prevede direttamente, o previa co-
municazione allo Sportello Unico, la richiesta
del visto di ingresso alle rappresentanze diplo-
matiche e consolari italiane all’estero.
Le categorie di lavoratori che possono ricor-
rere a questo canale di ingresso agevolato sono
le seguenti:
• Dirigenti o personale altamente specializ-
zato distaccato in Italia (art. 27, lett. A).
• Professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico (art. 27, lett. C).
• Traduttori ed interpreti (art. 27, lett. D).
• Tirocinanti e lavoratori distaccati per ad-
destramento professionale (art. 27, lett. F).
• Lavoratori specializzati distaccati in Italia
(art. 27, lett. G).
• Lavoratori marittimi (art. 27, lett. H).
• Lavoratori trasferiti nell’ambito di un con-
tratto di appalto (art. 27, lett. I).
• Personale artistico e tecnico per spettacoli
Lavoratori altamente qualificati:
la cosiddetta “Carta Blu UE”
lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento o presso enti teatrali o cinema-
tografici o imprese radiofoniche o televisive,
nell’ambito di manifestazioni culturali o folclori-
stiche (art. 27, lett. M-N-O).
• Lavoratori sportivi professionisti (art. 27,
lett. P).
• Giornalisti (art. 27, lett. Q).
Dal mese di agosto 2012, adeguandosi alla
normativa europea, l’Italia ha aperto un nuovo
canale privilegiato per l’ingresso di lavoratori
stranieri “altamente qualificati” in tutti i possibili
comparti produttivi, a condizione che vengano
rispettati alcuni criteri (titolo di studio superiore,
retribuzione superiore a determinati limiti, rap-
porto di lavoro alle dipendenze). Questi pos-
sono entrare indipendentemente dai decreti sui
flussi in ogni momento dell'anno, in base alle ri-
chieste delle aziende, diventando titolari di un
permesso di soggiorno speciale (la cosiddetta
“Carta Blu UE”). Tale permesso ha una durata
biennale, nel caso di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato e, negli altri casi la stessa
durata del rapporto di lavoro.
Il Decreto legislativo n. 108 del 18 giugno
2012, recante “Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e sog-
giorno di cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati”, ha inserito
nel Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto le-
gislativo n. 286/1998 e successive modifica-
zioni) due nuovi articoli: l’art 9 ter, che disciplina
lo status di soggiornante di lungo periodo-CE
per i titolari di Carta Blu UE, e l’art. 27 quarter,
che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei lavo-
ratori altamente qualificati e il rilascio della
Carta Blu UE.
Per essere “altamente qualificato” il lavora-
tore straniero deve aver completato in patria un
percorso di istruzione superiore di durata al-
meno triennale e aver conseguito una qualifica
professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione Istat delle professioni CP 2011
e sia riconosciuta in Italia. In tale classificazione
il primo gruppo comprende alti dirigenti, magi-
strati e imprenditori; il secondo diverse profes-
sioni intellettuali e scientifiche come ingegnere,
medico, ricercatore, docente universitario; il
terzo le figure tecniche di alto livello in tutti i
campi (es. programmatore informatico, pilota di
aereo, infermiere, artista, atleta, formatore, uffi-
ciale di polizia e ancora altre). Inoltre, il lavora-
tore altamente qualificato deve percepire un
salario che superi un determinato limite.
Qui di seguito vengono riassunti i principali
criteri della normativa in vigore in Italia sui lavo-
ratori altamente qualificati:
• Livello di istruzione. Si tratta di un grado
di post-istruzione secondaria di durata almeno
triennale (art. 27-quarter comma 1 del T.U. sul-
l’Immigrazione), pari al livello 5 ISCED e ai
gruppi principali 1-3 in ISCO-08. Il requisito del
riconoscimento è richiesto solo per la qualifica
professionale, tranne in caso di esercizio di pro-
fessioni regolamentate, per le quali debbono
essere soddisfatti i requisiti previsti dal decreto
legislativo n. 206/2007.
• Salario. Il decreto legislativo 28/06/2012
n. 108 art.1 com. 5 (c) prevede che lo stipendio
annuale lordo, come ricavato dal contratto di la-
voro ovvero dall'offerta vincolante, che non
debba essere inferiore al triplo del livello minimo
previsto per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria (quindi pari a 24.789 euro,
essendo il livello minimo pari a 8.263 euro, au-
mentato a 11.362 euro in caso di presenza del
coniuge e ulteriormente aumentato di 516 euro
per ciascun familiare a carico, come previsto
dall’articolo 8, comma 16, della legge n.
537/1993 e successive modifiche);
• Esperienza. La normativa italiana non pre-
vede che vengano fatte valere specifiche espe-
rienze da parte dei lavoratori altamente
qualificati. L’esperienza è strettamente correlata
46
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Lavoratori altamente qualificati:
la cosiddetta “Carta Blu UE”
47
APPROFONDIMENTI TEMATICI
alla valutazione che fa il datore di lavoro e,
quindi difficilmente valutabile dal legislatore, es-
sendo legata a criteri dettati da chi attua la se-
lezione.
• Esistenza di un rapporto di lavoro (presta-
zioni lavorative retribuite per conto o sotto la di-
rezione o il coordinamento di un’altra persona
fisica o giuridica). È compito del datore di la-
voro, una volta individuato il cittadino non co-
munitario da assumere, presentare una
domanda di nullaosta allo Sportello unico per
l’immigrazione territorialmente competente. La
domanda deve essere corredata da una propo-
sta di contratto di lavoro o offerta vincolante
della durata di almeno un anno, insieme con la
certificazione rilasciata dal Paese di prove-
nienza che attesti il titolo di istruzione e la rela-
tiva qualifica professionale.
I policymaker nazionali mostrano un cre-
scente interesse nei confronti dei lavoratori
stranieri altamente qualificati, ma ciò al mo-
mento si traduce in flussi limitati. Bisogna, in-
fatti, tenere presente che l’Italia è un serbatoio
di manodopera qualificata, costituita dai giovani
italiani laureati e dai figli dei cittadini stranieri re-
sidenti, circa un terzo degli studenti internazio-
nali in Italia. D’altra parte bisogna tener conto
che l’allungamento dell’età pensionabile ha ri-
dotto la necessità di manodopera qualificata
dall’estero, perché più persone in età avanzata
sono disponibili e vantano una qualificazione
molto consistente.
Lavoratori altamente qualificati:
la cosiddetta “Carta Blu UE”
48
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Uno dei settori
delle politiche migra-
torie in cui si evidenziano prassi (ancorate pe-
raltro in precise disposizioni di legge)
parzialmente riconducibili al concetto di migra-
zioni temporanee e circolari è senza dubbio
quello del lavoro subordinato a carattere sta-
gionale, che, in termini numerici, rappresenta la
stragrande maggioranza di ingressi per lavoro
in Italia.
La materia è disciplinata espressamente
dall’articolo 20 della legge 30 luglio 2002, n.
189, che ha sostituito l’articolo 24 del Testo
Unico delle leggi sull’immigrazione (Decreto Le-
gislativo n. 286/1998), che autorizza l’assun-
zione per lavoro stagionale di un lavoratore
straniero residente all’estero fino a un periodo
massimo di nove mesi. Il periodo di validità
dell’autorizzazione è ovviamente legato al tipo
di lavoro stagionale, anche se in ogni caso non
potrà essere inferiore ai 20 giorni e superiore ai
nove mesi (ai sei mesi, nei casi legati ad alcune
tipologie di lavoro).
Anche per quanto concerne il lavoro stagio-
nale, esso è regolato dai Decreti Flussi, che sta-
biliscono il numero di lavoratori che possono
fare ingresso nel Paese per svolgere questo
tipo di attività lavorativa. Nell’ambito della disci-
plina che regola l’accesso al mercato del lavoro
per i cittadini stranieri, questa particolare tipo-
logia contrattuale si colloca come a sé stante
rispetto alle previsioni che riguardano gli in-
gressi per rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Il lavoro stagionale, da un punto di vista
strettamente normativo, è stato preso in consi-
derazione dal legislatore a partire dal 1998, alla
luce della sua crescente incidenza nell’ambito
del mercato del lavoro italiano. La procedura
seguita nel lavoro stagionale è la stessa prevista
per il lavoro subordinato in generale, anche se
sono previste semplificazioni in ordine ai tempi
di rilascio e in merito ad alcune verifiche, al fine
di soddisfare le esigenze di celerità che conno-
tano la domanda di lavoro stagionale.
L’art. 24.4 del Testo Unico delle leggi sul-
l’immigrazione recita: “Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello
Stato di provenienza alla scadenza del mede-
simo, ha diritto di precedenza per il rientro in
Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso
Paese che non abbiano mai fatto regolare in-
gresso in Italia per motivi di lavoro”.
Oltre a questa agevolazione, l’art. 5.3-ter
della medesima legge prevede che il datore di
lavoro possa presentare richiesta di nulla osta
per lavoro stagionale pluriennale (validità mas-
sima tre anni), nei limiti delle quote di ingresso,
in favore di un lavoratore che ha prestato attività
lavorativa stagionale per due anni consecutivi,
anche se questa misura non esonera però lo
straniero dal richiedere annualmente il visto di
ingresso.
Inoltre, le domande presentate in favore di
cittadini non comunitari che abbiano fatto in-
gresso con il medesimo datore di lavoro nel-
l’anno precedente, possono beneficiare del
Migrazione circolare e stagionale:
un’esperienza “in progress”
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