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APPROFONDIMENTI TEMATICI
“silenzio-assenso” e cioè considerarsi accolte
se entro 20 giorni dalla presentazione non in-
terverrà una risposta negativa da parte dello
Sportello Unico.
Qualora se ne verifichino le condizioni, è
possibile convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, sempre nell’ambito
delle quote, solo dopo il secondo ingresso del
cittadino straniero in Italia per lavoro stagionale.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagio-
nale è riconducibile solo in senso lato al con-
cetto di migrazioni temporanee e circolari.
Tecnicamente intesa, infatti, la migrazione cir-
colare dovrebbe ricomprendere un doppio pro-
cesso di accompagnamento del migrante:
dapprima, un’attività di preparazione all’espe-
rienza migratoria, e, successivamente, specifi-
che iniziative di reinserimento nel mondo del la-
voro del Paese di origine, che valorizzino le
competenze e le esperienze acquisite durante
il periodo di soggiorno all’estero. Nel caso della
legislazione nazionale citata, si può al massimo
parlare di migrazione temporanea ripetuta e
delle relative misure di facilitazione.
Un esplicito nesso fra permessi di ingresso
per lavoro stagionale e accordi di riammissione
si trova nell’art. 21.1 del Testo Unico, secondo
cui gli Stati (non appartenenti all’UE) che ab-
biano stipulato con l’Italia specifici accordi di
regolamentazione dei flussi di ingresso e di
riammissione, possono beneficiare di “appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagio-
nale”.
Migrazione circolare e stagionale:
un’esperienza “in progress”
50
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Per quanto concerne
le condi-
zioni di ammissione dei minori stranieri bisogna
distinguere fra minori accompagnati e non ac-
compagnati. Nel primo caso si tratta di minori
affidati a parenti entro il terzo grado (regolar-
mente soggiornanti), attraverso un provvedi-
mento formale. Nel secondo caso si tratta di
minori che si trovano in Italia senza i genitori o
altre persone adulte legalmente responsabili
della loro rappresentanza o assistenza.
A tutti i minori stranieri presenti in Italia sono
riconosciuti il diritto all’istruzione, il diritto all’as-
sistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai
minori italiani in materia di lavoro (fra cui l’am-
missione al lavoro solo dopo il compimento del
sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto
gli obblighi scolastici). Inoltre, ai minori stranieri
non accompagnati vengono concesse anche
particolari misure giuridiche, di protezione e as-
sistenza, fra cui l’accoglienza in luogo sicuro, la
non espulsione, il diritto ad un permesso di
soggiorno per minore età e la possibilità di far
ricorso ai casi di tutela e affidamento.
Il minore non accompagnato richiedente
asilo è assistito dal tutore durante il colloquio di
audizione di fronte alla Commissione Nazionale
per il Diritto d’Asilo ed è adeguatamente infor-
mato sul significato e sulle eventuali conse-
guenze del colloquio personale. In caso di
mancata conferma della domanda o di diniego
del riconoscimento dello status di protezione in-
ternazionale, il minore non accompagnato rien-
tra sotto le competenze del Comitato per i
Minori Stranieri.
Il Comitato per i Minori Stranieri trae origine
dal Comitato per la tutela dei minori, istituito nel
1994 presso la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, a seguito della modifica delle compe-
tenze e della composizione prevista dalla legge
n. 40/1998. Il D.P.C.M. n. 535/1999 ne ha quindi
emanato il Regolamento limitando la sua com-
posizione a 9 membri rappresentanti il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero
degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno, il Mi-
nistero della Giustizia, l’Associazione Nazionale
Comuni di Italia, l’Unione delle Province Italiane,
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati e un rappresentante delle associazioni.
Il Comitato per i Minori Stranieri ha, pertanto, in
carico la vigilanza sulle modalità di soggiorno
dei minori; la cooperazione con le amministra-
zioni interessate; l’accertamento dello status del
minore non accompagnato; l’adozione del
provvedimento di ritorno assistito; e, infine, il
censimento dei minori presenti non accompa-
gnati. A questo fine, a partire dal 2000, è stata
istituita presso il Comitato una apposita banca
dati dei minori non accompagnati segnalati allo
stesso Comitato. La soppressione del Comitato
per i Minori Stranieri prevista dal Decreto sulla
Spending Review (art. 12, comma 20, del De-
creto legge n. 95/2012, convertito con modifi-
cazioni nella L. n. 135/2012) non ha determinato
una interruzione dei meccanismi di tutela e pro-
tezione dei minori stranieri non accompagnati,
in quanto le funzioni del Comitato sono state
trasferite alla Direzione Generale dell’Immigra-
zione e delle Politiche di Integrazione presso lo
Minori stranieri non accompagnati:
tutela e diritti
stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali nel quale era incardinato il Comitato.
Sono numerosi anche i minori stranieri non
accompagnati (MSNA) che, non intercettati alla
frontiera in fase di ingresso, vengono poi rin-
tracciati sul territorio. Questo avviene soprat-
tutto in strada, ma anche per presentazione
spontanea ai servizi pubblici, alle questure o
alle associazioni, così come a seguito di ope-
razioni di contrasto alla criminalità che vedono
per oggetto lo smantellamento di reti dedite alla
tratta e allo sfruttamento dei minori. Oppure
può trattarsi dei minori che si sono allontanati
dalle strutture di pronta accoglienza già nella
fase di identificazione.
In relazione al principio normativo della non
espellibilità del minore non accompagnato, se
non per motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato (in tal caso è competenza del Tribu-
nale per i Minorenni predisporre il provvedi-
mento di espulsione), il Comitato per i Minori
Stranieri stabilisce che “l’accoglienza non dovrà
limitarsi al mero mantenimento o alla sola ospi-
talità” ma dovrà comprendere “le cure neces-
sarie, l’istruzione, la formazione, lo sport”, in
vista tuttavia del ritorno assistito (Linee Guida,
2001).
Il divieto di espulsione (art. 19 del Testo
Unico n. 286/1998) è preceduto nel comma 1
del medesimo articolo dal divieto di respingi-
mento verso un Paese dove l’interessato corre
il rischio di subire una persecuzione.
Le procedure seguite per i minori non ac-
compagnati che non provvedano a presentare
una richiesta di asilo sono pertanto le seguenti:
al momento della segnalazione sul territorio si
procede al rilascio di un permesso di soggiorno
per minore età (DPR n. 394/1999, art. 28) di du-
rata temporanea per permettere l’espletamento
delle indagini familiari e l’organizzazione del ri-
torno assistito. Questo permesso di soggiorno
deve essere rilasciato qualora non sussistano
le condizioni per il rilascio di altro tipo di per-
messo, come per esempio affidamento, motivi
familiari, o altro (Circolare del Ministero dell’In-
terno del 23 Dicembre 1999).
Nel caso in cui venga rintracciato un fami-
liare adulto regolarmente soggiornante in Italia,
l’autorità giudiziaria competente provvede ad
affidargli il minore non accompagnato; in caso
contrario, si procede ai sensi dell’art. 2, commi
1 e 2 della legge n. 184/1983 (affidamento fa-
miliare o a una comunità di un minore privo di
ambiente familiare idoneo).
Il Comitato per i Minori Stranieri stipula inol-
tre convenzioni con organismi o associazioni
umanitarie a carattere nazionale o internazio-
nale (come il Servizio Sociale Internazionale,
l'Organizzazione Internazionale per le Migra-
zioni o la Croce Rossa Italiana), per l'attuazione
di programmi diretti a rintracciare anche nel
Paese di origine i familiari dei minori non ac-
compagnati, svolti nel superiore interesse del
minore e con l'obbligo della assoluta riserva-
tezza, in modo da tutelare la sicurezza del ri-
chiedente protezione internazionale (D. Lgs. n.
140/05).
Laddove sia possibile, nell’interesse del mi-
nore e al fine di garantire il diritto all’unità fami-
liare, si procede pertanto a ricongiungere il
minore alla propria famiglia attraverso appositi
progetti di ritorno assistito, che prevedano l’ac-
compagnamento nel Paese di origine, il riaffido
alla famiglia e il progressivo reinserimento (sco-
lastico, lavorativo, ecc). In questo caso il Comi-
tato per i Minori Stranieri, concluse
positivamente le indagini familiari ed elaborato
un progetto di reinserimento, provvede ad in-
formare il Tribunale per i Minorenni che pertanto
rilascia il nulla osta al ritorno, a meno che non
sussistano procedimenti giurisdizionali a carico
del minore o inderogabili esigenze processuali.
Il ritorno viene poi eseguito dalla Polizia (nel
caso dei rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o
dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel
Paese di origine.
Se invece non sussistono le condizioni ne-
cessarie e indispensabili per procedere in tal
51
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Minori stranieri non accompagnati: tutela e diritti
52
APPROFONDIMENTI TEMATICI
senso, il Comitato dispone il non luogo a prov-
vedere al ritorno e segnala la situazione ai ser-
vizi sociali e al Giudice Tutelare o al Tribunale
per i Minorenni perché provvedano all’affida-
mento del minore ai sensi della legge n.
183/1984 e venga avviato un progetto di inte-
grazione sociale e civile della durata di almeno
due anni.
I criteri per cui il Comitato decide pro o con-
tro il ritorno del minore non accompagnato non
sono rigidamente stabiliti dalla legge, per cui è
importante in tal senso che il Comitato possa
disporre del maggior numero possibile di infor-
mazioni che consentano di valutare i rischi, le
opportunità e la volontà del minore.
Il minore, o l’adulto che si fa carico della sua
tutela, può presentare ricorso alla Magistratura
(Tribunale ordinario o Tar) per impugnare il nulla
osta al ritorno. Similmente il MSNA richiedente
asilo può presentare ricorso presso il tribunale
ordinario contro il diniego del riconoscimento
dello status da parte dell’apposita Commis-
sione.
Altro momento molto delicato si profila al
compimento del 18° anno di età, quando a de-
terminate condizioni l’ex minore può richiedere
il permesso di soggiorno per motivi di studio o
lavoro, sulla base dell’art. 25 della legge n.
189/2002, che ha completato il T.U. del 1998
con la previsione di questa possibilità per i mi-
nori sottoposti a tutela. Nel caso in cui il MSNA
sia in possesso di un permesso di soggiorno
per affidamento (a causa del non luogo a prov-
vedere al ritorno e dell’affidamento disposto
dal Tribunale per i Minorenni o dai servizi sociali
e reso esecutivo dal Giudice Tutelare), non solo
può entrare subito nel mercato del lavoro nel ri-
spetto delle norme che tutelano il lavoro mino-
rile, ma è anche prevista la conversione in per-
messo per studio o lavoro al compimento del
18° anno di età (Circolare del Ministero dell’In-
terno del 9 aprile 2001).
Nel caso specifico che l’affidatario sia un
cittadino straniero non comunitario regolar-
mente soggiornante, il minore convivente viene
iscritto nel permesso di soggiorno dell’affidata-
rio fino al compimento dei 14 anni, per poi rice-
vere un permesso di soggiorno per motivi
familiari. Il permesso di soggiorno per motivi fa-
miliari consente di lavorare e prevede la con-
versione in permesso di soggiorno per studio o
lavoro al compimento dei 18 anni di età.
La nuova normativa prevede pertanto che il
permesso di soggiorno per minore età rilasciato
ai MSNA potrà essere convertito al compi-
mento della maggiore età solo se sussistono
contemporaneamente: un provvedimento di tu-
tela o affidamento, l’ingresso in Italia da almeno
3 anni e la partecipazione a progetti di integra-
zione per almeno 2 anni.
L’accoglienza dei minori stranieri non ac-
compagnati – e le relative spese - rientra nella
responsabilità dei Comuni che, a partire dal
1990, hanno acquisito autonomia statutaria
(legge n. 142/1990). In questo senso il Ministero
dell’Interno si limita a gestire la prima acco-
glienza fino alla nomina del tutore, mentre i
fondi da assegnare per i progetti di accoglienza
dei minori vengono stanziati dalle Regioni sulla
base delle presenze (ma non degli arrivi).
La realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, ai sensi della legge n.
328/2002, è di competenza dei Comuni in ac-
cordo con diversi enti interessati e questo si sta
rivelando un compito quanto mai arduo in que-
sta fase di carenza di risorse finanziarie.
Minori stranieri non accompagnati: tutela e diritti
53
APPROFONDIMENTI TEMATICI
La procedura
con cui ogni anno viene
stabilito il numero massimo di nuovi studenti
non comunitari ammessi al sistema universita-
rio italiano è disciplinata dall’art. 39 del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero (D. Lgs. 286/1998) e dall’art. 44
bis del relativo Regolamento di attuazione
(D.P.R. 394/1999), così come emendato dal
D.P.R. n. 334/2004. Essa prevede che i singoli
atenei stabiliscano, entro la fine dell’anno so-
lare, un tetto massimo di posti da destinare al-
l’immatricolazione degli studenti stranieri per
l’anno accademico successivo. Pertanto, per
l’accesso ai corsi di formazione sono annual-
mente previste apposite quote relative al nu-
mero massimo dei visti per studio che potranno
essere rilasciati dalle rappresentanze diploma-
tico-consolari italiane all’estero. Il suddetto art.
44 bis prevede, altresì, la possibilità di accesso
ai corsi di studio al di fuori delle quote fissate
dalle singole istituzioni italiane per alcune cate-
gorie, quali i beneficiari di borse di studio pro-
venienti da Paesi con cui l’Italia abbia stipulato
appositi accordi culturali e programmi di coo-
perazione allo sviluppo, anche nell’ambito di in-
tese stipulate tra atenei italiani e università dei
Paesi di provenienza.
Sulla base della disponibilità dichiarata da
ciascun ateneo al Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca (MIUR), il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Min-
istro dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri,
e sentita la Conferenza permanente Stato-Re-
gioni, emana entro il 30 giugno di ogni anno il
decreto che stabilisce il contingente annuale di
nuovi studenti stranieri. Lo schema di decreto
è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro i successivi
trenta giorni. In caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale del
contingente, il Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, nel secondo semestre dell’anno,
può provvedere con proprio decreto a decidere
il numero massimo di visti, in via transitoria e
nel limite delle quote stabilite per l’anno prece-
dente.
In seguito all’emanazione di tale decreto, gli
studenti interessati a studiare in Italia potranno
presentare formale istanza presso le rappresen-
tanze diplomatiche italiane site nei Paesi di orig-
ine. L’elenco dei posti riservati agli studenti
stranieri per ogni singolo corso di laurea è pub-
blicizzato sia dalle università sia dalle rappre-
sentanze
diplomatico-consolari
italiane
all’estero, al fine di consentire agli interessati di
presentare tempestivamente la domanda di
preiscrizione. Inoltre, l’elenco dei corsi e del
corrispondente contingente di posti riservato
da ciascun ateneo sono consultabili in modalità
online sul sito web del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, all’indirizzo www.miur.it, e
sulla pagina ufficiale del Ministero degli Affari
Esteri www.esteri.it.
I cittadini stranieri provenienti da un Paese
esterno al sistema Schengen possono entrare
in Italia per studio a condizione di possedere un
Studenti internazionali:
prima, durante e dopo
visto che autorizzi l’ingresso, a meno che non
provengano da Paesi non assoggettati all’ob-
bligo del visto. Dal 1° settembre 2010, i cittadini
dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per sog-
giorni di breve durata possono far ingresso in
Italia per soggiorni fino a novanta giorni anche
per motivi di studio, al contrario di quanto pre-
cedentemente predisposto, senza la necessità
di richiedere il corrispondente visto di ingresso.
Ammissione ai corsi di studio,
immatricolazione e tasse universitarie
Tutti gli studenti internazionali, indipenden-
temente dalla loro nazionalità, possono essere
ammessi ai corsi di 1°, 2° o 3° ciclo attivati dalle
istituzioni italiane di istruzione superiore, purché
in possesso del requisito formativo minimo pre-
visto per l’accesso al corso e di idonea cono-
scenza della lingua italiana. L’Ufficio VIII del
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca,
operante presso la Direzione Generale per
l’Università, lo studente e il diritto allo studio
universitario, con Protocollo n. 602 del 18 mag-
gio 2011, ha emanato le norme per l’accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari per il
triennio 2011/2014, concordate con i Ministeri
degli Affari Esteri e dell’Interno. Tali norme si ap-
plicano a tutte le università italiane, sia statali
che private, autorizzate a rilasciare titoli aventi
valore legale, così come alle istituzioni autoriz-
zate a rilasciare titoli di Alta Formazione arti-
stica, musicale e coreutica.
I termini previsti per le procedure di imma-
tricolazione relative ai corsi universitari, il cui
inizio è fissato dagli atenei nel secondo semestre
dell’anno, sono definiti nel calendario annual-
mente pubblicato dal MIUR. Le procedure
relative alle iscrizioni ai corsi di master e di dot-
torato seguono le scadenze autonomamente
stabilite dalle singole università. Anche qualora
abbiano avuto luogo contatti preliminari tra lo
studente e l’ateneo prescelto, la preiscrizione
potrà aver luogo soltanto con l’espletamento
presso le competenti sedi diplomatico-consolari
delle procedure prescritte.
Le prove di ammissione sono sempre ob-
bligatorie nel caso si tratti di: Corso di laurea e
di laurea magistrale in Architettura; Corso di
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; Corso
di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria; Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria; Corsi di laurea e di laurea magistrale
delle Professioni Sanitarie; Corso di laurea ma-
gistrale per l’insegnamento nella scuola prima-
ria e dell’infanzia. Sono, altresì, obbligatori gli
esami di ammissione ai corsi individuati dalle
università secondo la normativa vigente, le cui
date di svolgimento vengono fissate nei bandi
predisposti e affissi agli albi dai singoli atenei.
Entro quindici giorni dallo svolgimento delle
prove di ammissione ai corsi universitari ad ac-
cesso programmato (sia a livello nazionale che
a livello di singoli atenei), secondo quanto pre-
visto dall’art. 4, comma 1, della Legge del 2
agosto 1999, n. 264, sulla base degli esiti delle
prove e/o dell’eventuale valutazione dei certifi-
cati di competenza in lingua italiana, ciascuna
università redige ed espone per ogni corso due
distinte graduatorie dei candidati che abbiano
superato l’esame (una delle quali compren-
dente i vincitori dei posti disponibili nel contin-
gente riservato). Gli studenti che non si siano
classificati in graduatoria in posizione utile ri-
spetto ai posti loro riservati possono, a seguito
della pubblicizzazione di quelli ancora disponi-
bili, presentare una sola domanda di:
a) ammissione ad altro corso universitario
presso la stessa sede (a condizione che dalla
dichiarazione di valore risulti che il titolo di studio
posseduto sia valido anche per tale corso);
b) riassegnazione, per lo stesso corso uni-
versitario o per altro, ad altra sede (a condizione
che dalla dichiarazione di valore risulti che il
titolo di studio posseduto sia valido anche per
tale corso e purché vi sia l’attestazione del su-
peramento delle prove sostenute presso la sede
inizialmente prescelta). Le domande di riasse-
54
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Studenti internazionali: prima, durante e dopo
gnazione devono essere presentate dai candidati
sia al rettore dell’università prescelta sia al rettore
dell’università dove si è sostenuto l’esame di
ammissione. Le comunicazioni relative all’asse-
gnazione degli studenti ad altra sede e/o ad
altro corso universitario e alla trasmissione dei
relativi documenti devono essere indirizzate per
conoscenza alle rappresentanze italiane nonché
alle questure interessate, con l’indicazione della
cittadinanza di ciascun candidato.
I candidati che non superano le prove, o
non ottengono né l’ammissione ad altro corso
né la riassegnazione ad altra sede, devono la-
sciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del
visto (o del permesso di soggiorno) per studio.
Per coloro che hanno superato le prove, le in-
formazioni relative alle immatricolazioni vanno
acquisite presso la sede universitaria di com-
petenza.
Qualora i tempi di rilascio del permesso di
soggiorno si prolunghino a causa degli adem-
pimenti connessi alla sottoposizione a rilievi fo-
todattiloscopici, l’iscrizione all’università è
effettuata con riserva fino all’esibizione di copia
del titolo di soggiorno. Allorché anche in fase di
immatricolazione lo studente straniero non do-
vesse ancora risultare in possesso del titolo di
soggiorno per diverse motivazioni, l’iscrizione
sarà effettuata con riserva fino al mese di giu-
gno dell’anno successivo a quello di presenta-
zione della domanda. In tal caso, su richiesta
dell’ateneo interessato, entro e non oltre lo
stesso mese di giugno, la questura invierà una
comunicazione sull’effettivo rilascio del per-
messo di soggiorno, ovvero sull’adozione di un
provvedimento di rigetto dell’istanza nell’ipotesi
in cui siano emerse condizioni ostative non ri-
conosciute in sede di rilascio del visto di in-
gresso.
In merito al pagamento delle tasse univer-
sitarie, l’art. 39 comma 1 del Testo Unico sul-
l’immigrazione, intitolato “Accesso ai corsi delle
università”, prevede che, in materia di accesso
all’istruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio, è assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.
Tale principio è stato introdotto, in particolare,
con il fine di evitare trattamenti differenziati a
danno delle seconde generazioni di immigrati,
le quali non accedono automaticamente alla
cittadinanza italiana in ragione delle condizioni
restrittive che ne regolano l’acquisizione, fon-
date sul principio dello ius sanguinis.
Per iscriversi alle università italiane è obbli-
gatorio, per gli studenti italiani e non, pagare la
tassa di iscrizione e i contributi universitari. Ai
sensi del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, le univer-
sità esonerano dal pagamento gli studenti stra-
nieri beneficiari di borse di studio del Governo
italiano iscritti a corsi di laurea breve, laurea
specialistica, scuole di specializzazione
(escluse quelle dell’area medica) e dottorati di
ricerca. Negli anni accademici successivi, l’eso-
nero è condizionato al rinnovo della borsa da
parte del Ministero degli Affari Esteri. Gli stu-
denti iscritti a corsi singoli, corsi di perfeziona-
mento e master sono tenuti al pagamento delle
tasse relative ai corsi prescelti. L’eventuale eso-
nero totale o parziale dalle tasse universitarie
previste per l’iscrizione a corsi singoli o corsi
brevi è stabilito da ciascuna istituzione univer-
sitaria nell’ambito della propria autonomia.
I dati OCSE relativi al 2011 mostrano come
l’Italia sia la terza nazione europea nella gradua-
toria dei Paesi con le tasse universitarie più ele-
vate, preceduta soltanto da Regno Unito e
Paesi Bassi e al pari con il Portogallo, con una
media annuale superiore a €1.100.
Trasformazione del permesso di studio
in permesso di lavoro
Lo studente internazionale può attendere
agli studi e svolgere un lavoro, essendo per
legge autorizzato a svolgere prestazioni lavora-
tive fino a 20 ore settimanali, regolarmente di-
chiarate. La possibilità di un inserimento
lavorativo parziale è di fondamentale impor-
tanza per gli studenti che non fruiscono di una
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