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NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
Chi ottiene il riconoscimento dello status di
rifugiato non può, per nessun motivo, fare rien-
tro nel proprio Paese di appartenenza, nel qual
caso gli potrà essere revocato il riconosci-
mento; questo provvedimento è applicabile
anche nell’ipotesi in cui venga fatta richiesta di
passaporto presso le rappresentanze diploma-
tiche del proprio Paese in Italia.
Un ultimo aspetto riguarda il conferimento
del contributo di prima assistenza, attribuibile
ai soli rifugiati indigenti per i quali non è stato
possibile accedere ai centri finanziati dal Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo.
Di fatto, i richiedenti che abbiano ottenuto il ri-
conoscimento dello status di rifugiato, con de-
cisione della Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale,
possono ottenere un cosiddetto “contributo di
prima assistenza”, volto al sostentamento per-
sonale, al sostegno allo studio e all’integrazione
all’attività lavorativa, nonché alla salute e alle
cure mediche.
Le condizioni di ammissione per i minori
stranieri. Nei confronti dei minori stranieri val-
gono tutte le garanzie previste dalla Conven-
zione di New York del 20 novembre 1989 sui
diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176.
L’Italia ha anche provveduto a ratificare e ren-
dere esecutiva, con la legge del 20 marzo 2003,
n. 77, la Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti del fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio
1996. L’organo competente a vigilare sulle mo-
dalità di soggiorno dei minori stranieri tempo-
raneamente ammessi sul territorio nazionale,
nonché a coordinare le attività delle amministra-
zioni coinvolte, è il “Comitato per i minori stra-
nieri”, un organo interministeriale presieduto dal
rappresentante del Ministero del Lavoro.
Per quanto concerne le condizioni di am-
missione dei minori stranieri bisogna distin-
guere fra minori accompagnati e non
accompagnati. Nel primo caso si tratta di minori
affidati a parenti entro il terzo grado (regolar-
mente soggiornanti), attraverso un provvedi-
mento formale. Nel secondo caso si tratta di
minori che si trovano in Italia senza i genitori o
altre persone adulte legalmente responsabili
della loro rappresentanza o assistenza.
Ai minori stranieri presenti in Italia sono ri-
conosciuti il diritto all’istruzione, il diritto all’as-
sistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai
minori italiani in materia di lavoro (fra cui l’am-
missione al lavoro solo dopo il compimento del
sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto
gli obblighi scolastici). Inoltre, ai minori stranieri
non accompagnati vengono concesse anche
particolari misure giuridiche di protezione e as-
sistenza, fra cui l’accoglienza in luogo sicuro, la
non espulsione, il diritto ad un permesso di
soggiorno per minore età e la possibilità di tu-
tela e affidamento.
Un’analisi particolare merita il caso dei mi-
nori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo, nei cui confronti vale quanto stabilito dalla
direttiva del Ministero dell’Interno del 7 dicem-
bre 2006. Secondo tale direttiva, che peraltro
richiama le norme vigenti in materia nell’ordina-
mento italiano, fra cui la legge del 28 febbraio
1990, n. 39, e il D.P.R. del 16 settembre 2004,
n. 303, i minori stranieri non accompagnati
hanno «il diritto di ricevere tutte le informazioni
pertinenti circa la facoltà di richiedere asilo e le
conseguenze che vi sono connesse a norma
della vigente legislazione, oltre al diritto di espri-
mere al riguardo la propria opinione». Viene for-
nita, a tal fine, l’assistenza di un mediatore
culturale o di un interprete.
La richiesta d’asilo da parte del minore non
accompagnato, una volta portata a conoscenza
del Tribunale per i minorenni territorialmente
competente, deve essere confermata da un tu-
tore nominato dal Giudice tutelare. Nell’attesa,
non potendo ancora usufruire di assistenza e
protezione dei servizi del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, il minore viene
ospitato ed assistito dai servizi sociali del Co-
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NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
mune in cui si trova al momento della segnala-
zione (anche attraverso l’impiego, in regime di
convenzione, di strutture appartenenti e/o ge-
stite dal cosiddetto “terzo settore”). Gli stessi
Comuni, peraltro, hanno il dovere di segnalare
immediatamente il minore al Servizio centrale
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, al fine di poter attingere alle tutele pre-
viste dal medesimo Sistema e finanziate dal
Fondo nazionale per le politiche e i servizi di
asilo.
La procedura della presentazione della do-
manda di asilo, riguardante i minori stranieri non
accompagnati, viene garantita dagli Uffici di Po-
lizia di Frontiera, dagli Uffici Interforze dei Centri
di accoglienza e dalle Questure, in collabora-
zione con l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati e gli altri organismi che ope-
rano nel campo della protezione dei richiedenti
asilo.
Chiarite le condizioni di ammissione relative
ai rifugiati e richiedenti asilo e ai minori stranieri,
restano da illustrare quelle relative ai richiedenti
il permesso di soggiorno per altri motivi. Posto
che verrà dedicato un paragrafo apposito al-
l’accesso al mercato del lavoro, ci sofferme-
remo in questa sezione unicamente sulle
condizioni di ammissione relative alla richiesta
di permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare, per motivi di studio e per soggiorno
di lungo periodo.
Le condizioni di ammissione nel caso di ri-
congiungimento familiare. Al fine di favorire le
aspettative di coesione e unità familiare degli
stranieri soggiornanti in Italia, l’ordinamento vi-
gente prevede che i cittadini stranieri titolari di
permesso di soggiorno con durata non inferiore
ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro (su-
bordinato od autonomo), per asilo, per studio,
per motivi religiosi, per protezione sussidiaria,
oppure titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, possono essere
raggiunti dai familiari più stretti. Si tratta in par-
ticolare: del coniuge, purché maggiorenne e
non separato legalmente; dei figli minori non
coniugati e di quelli maggiorenni ancora a ca-
rico, a condizione che non possano provvedere
autonomamente alle proprie esigenze di vita a
motivo del loro stato di salute; nonché dei ge-
nitori a carico, purché non vi siano altri figli nel
Paese di provenienza in grado di provvedere al
loro fabbisogno. Competente a ricevere la do-
manda e a convocare i richiedenti, al fine di ve-
rificare la documentazione necessaria e curare
il disbrigo delle pratiche relative alle procedure,
è il cosiddetto “Sportello Unico per l’immigra-
zione”, istituito, in base all’articolo 18 della
legge n. 189 del 30 luglio 2002, presso ogni
Prefettura - Ufficio territoriale del governo
(UTG).
Oltre alle caratteristiche sovraesposte, le
condizioni di ammissione dello straniero per ri-
congiungimento familiare sono legate a due fat-
tori: la disponibilità di alloggio del richiedente e
il possesso di un reddito minimo. Per quanto ri-
guarda l’alloggio, è necessario produrre un cer-
tificato che attesti come l’abitazione che dovrà
ospitare i familiari ricongiunti sia idonea dal
punto di vista igienico-sanitario e rientri nei pa-
rametri minimi previsti dalle leggi regionali per
gli alloggi di edilizia residenziale. Relativamente
al secondo fattore, invece, il richiedente dovrà
dimostrare di disporre di un reddito annuo, de-
rivante da fonti lecite, non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale aumentato della
metà dell’importo per ogni familiare che si deve
ricongiungere. In ogni caso, qualora il richie-
dente non disponga di un adeguato reddito
personale, potranno valere i redditi posseduti
dai familiari conviventi.
Una volta verificate le condizioni richieste,
lo Sportello Unico per l’immigrazione avrà il
compito di rilasciare, entro 180 giorni dalla ri-
cezione della richiesta, o il nullaosta al ricon-
giungimento o un provvedimento di diniego.
Giunto in Italia, il familiare ricongiunto dovrà re-
carsi con il nulla osta, entro otto giorni, presso
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NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
lo Sportello Unico, al fine di attivare la relativa
richiesta del permesso di soggiorno. Infine, il fa-
miliare ricongiunto dovrà recarsi presso un Uf-
ficio Postale abilitato da dove potrà inoltrare la
richiesta di permesso di soggiorno rilasciatagli
dallo Sportello Unico. Una volta ottenuto il per-
messo di soggiorno, il familiare ricongiunto
potrà svolgere un lavoro (subordinato o auto-
nomo), iscriversi a un corso di studi e accedere
alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale.
La procedura appena descritta vale anche
per i familiari al seguito al momento dell’in-
gresso in Italia, qualora il richiedente sia titolare
di visto di ingresso per lavoro subordinato, col-
legato a un contratto di durata non inferiore ad
un anno, o per lavoro autonomo non occasio-
nale, oppure per motivi di studio o religiosi. In-
fine, per i familiari stranieri di cittadini italiani o
comunitari, non è necessario richiedere il nulla
osta allo Sportello Unico bensì il semplice visto
presso l’Ambasciata.
Le condizioni di ammissione nel caso di ri-
chieste di soggiorno per motivi di studio. L’ac-
cesso all’istruzione va trattato, distintamente,
a seconda che si tratti di cittadini stranieri già
residenti in Italia o di persone che vengono ap-
positamente dall’estero.
In linea generale, gli stessi diritti e doveri
previsti per i cittadini italiani in materia di istru-
zione, vengono estesi anche ai cittadini stra-
nieri residenti. Possono accedere al diritto
all’istruzione tutti i minori stranieri già presenti
in Italia. Inoltre, in quanto minori, gli stessi sog-
giacciono all’obbligo scolastico nelle mede-
sime forme e negli stessi modi previsti per i
minori italiani. Qualora i minori stranieri risul-
tino privi di documentazione anagrafica o in
possesso di documentazione incompleta o ir-
regolare, sarà compito dei genitori o dei tutori
dichiarare, sotto la propria responsabilità, i dati
anagrafici. Possono accedere al diritto al-
l’istruzione anche tutti i cittadini stranieri mag-
giorenni già presenti regolarmente in Italia, an-
zitutto con l’apprendimento della lingua ita-
liana, attraverso corsi di alfabetizzazione
articolati su vari livelli. Oltre a ciò, è possibile
frequentare dei corsi per il conseguimento
della licenza media o del diploma di scuola
media superiore.
L’ordinamento vigente, inoltre, offre la pos-
sibilità di frequentare in Italia dei corsi superiori
o d’istruzione tecnico-professionale ai cittadini
stranieri residenti all’estero. In questo caso è
possibile richiedere il visto d’ingresso per mo-
tivi di studio presso l’Ambasciata o le autorità
consolari italiane presenti nel Paese di appar-
tenenza. Peraltro, chi è in possesso di un per-
messo di soggiorno per motivi di studio può
anche svolgere un’attività lavorativa di tipo su-
bordinato, per un tempo non superiore alle 20
ore settimanali, a condizione che un’apposita
autorizzazione gli venga rilasciata da parte del-
l’istituzione scolastica e siano in ogni caso ri-
spettate le limitazioni poste dalla normativa in
materia di lavoro minorile.
Riguardo al soggiorno per motivi di studio,
una considerazione particolare va fatta per
quanto attiene alla frequenza dei corsi di stu-
dio universitari. Entro la fine dell’anno solare,
le università italiane sono tenute a stabilire il
numero massimo dei posti da destinare all’im-
matricolazione degli studenti stranieri per
l’anno accademico successivo. L’ammissione
degli studenti stranieri è vincolata al rilascio
delle dichiarazioni sulla validità locale dei titoli
di studio conseguiti nel Paese di appartenenza
e di queste dichiarazioni si fanno carico le au-
torità diplomatiche o consolari italiane compe-
tenti. Le stesse autorità, peraltro, hanno il
compito di rilasciare il visto d’ingresso per mo-
tivi di studio, attraverso cui è possibile otte-
nere il relativo permesso di soggiorno. Per gli
stranieri già presenti regolarmente in Italia è
possibile accedere ai corsi universitari a parità
di condizioni con gli studenti italiani.
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NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
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NORMATIVA E PROCEDURE
Le condizioni di ammissione nel caso di ri-
chieste di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo. Sono ammessi a tale
possibilità i titolari di un permesso di soggiorno
di lunga durata e soggiornanti regolarmente in
Italia da almeno 5 anni, purché dispongano di
un reddito minimo pari all’importo annuo del-
l’assegno sociale. Gli importi variano a seconda
della composizione del nucleo familiare. Inoltre,
la tipologia di familiari per i quali è possibile ri-
chiedere il permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo è la stessa per la
quale è possibile domandare il ricongiungi-
mento familiare.
Questo particolare tipo di permesso di sog-
giorno, sempre che sussistano le condizioni so-
vraesposte, è a tempo indeterminato e con-
sente di circolare all’interno dell’UE senza
l’obbligo del visto, oltre che di svolgere attività
lavorativa e usufruire dei servizi e delle presta-
zioni erogate dalla pubblica amministrazione.
Dall’8 gennaio 2007 il permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha
sostituito il documento analogo, introdotto dalla
legge 40/1998, denominato “Carta di sog-
giorno”. Come si è visto, la legge n. 94 del 15
luglio 2009 ha introdotto un apposito esame di
lingua italiana per chi presenta richiesta di per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
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NORMATIVA E PROCEDURE
L’ordinamento italiano
disciplina
l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini
stranieri, con differenziazioni che tengono conto
del Paese di provenienza dei lavoratori (comu-
nitario o non comunitario), del particolare status
(richiedente asilo o meno), del tipo di lavoro (au-
tonomo, subordinato, collegato a progetti spe-
ciali, ecc.), della residenza al momento della
stipula del contratto (lavoratori stranieri residenti
all’estero o già soggiornanti in Italia) e dei flussi
di ingresso stabiliti annualmente dal Governo
con apposito decreto.
L’accesso al mercato del lavoro da parte dei
richiedenti asilo. Data l’assenza di una legge or-
ganica sul diritto d’asilo, alla quale si è posto ri-
medio con il recepimento delle Direttive
comunitarie e altre disposizioni nazionali di
completamento, l’ordinamento italiano, per
quanto concerne l’accesso al mercato del la-
voro da parte dei richiedenti asilo e rifugiati, fa
riferimento a quanto contenuto nel decreto le-
gislativo del 19 novembre 2007, n. 251. Il de-
creto, le cui norme sono entrate in vigore il 19
gennaio
2008,
recepisce
la
Direttiva
2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazio-
nale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.
In particolare, al capo V del suddetto decreto,
intitolato “Contenuto della protezione interna-
zionale”, l’art. 25 (“accesso all’occupazione”)
stabilisce che gli stranieri riconosciuti titolari
dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria «hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in
materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo,
per l’iscrizione agli albi professionali, per la for-
mazione professionale e per il tirocinio sul luogo
di lavoro». Inoltre, sempre all’articolo 25, secondo
comma, si riconosce ai titolari dello status di ri-
fugiato «l’accesso al pubblico impiego, con le
modalità previste per i cittadini dell’Unione Eu-
ropea».
Lo stesso decreto legislativo, al comma 2
dell’articolo 23, consente l’accesso al lavoro ai
titolari dello status di protezione sussidiaria, cui
viene rilasciato «un permesso di soggiorno […]
con validità triennale rinnovabile previa verifica
della permanenza delle condizioni che hanno
consentito il riconoscimento della protezione
sussidiaria».
Il dibattito parlamentare più recente, in par-
ticolare in seno alla III e alla XIV Commissione
permanente del Senato, ha preso in esame la
possibilità di rafforzare maggiormente le tutele
nei confronti dei richiedenti asilo, prevedendo
in particolare la possibilità di «accedere all’oc-
cupazione dopo al massimo sei mesi a decor-
rere dalla presentazione della domanda di
protezione internazionale». Per facilitare le con-
dizioni nazionali di accesso al mercato del la-
voro, le quali «non dovranno limitare
indebitamente l’ingresso dei richiedenti asilo in
quel mercato», tale proposta ha poi trovato
un’applicazione normativa, nella convinzione
Accesso al mercato del lavoro
che «un accesso agevolato all’occupazione
possa evitare l’esclusione sociale del richie-
dente asilo dalla società che lo accoglie, favo-
rendone quindi l’integrazione».
L’accesso al lavoro subordinato di cittadini
stranieri (non comunitari) residenti all’estero. Per
gli stranieri non richiedenti lo status di rifugiato,
che domandano di poter accedere al mercato
di lavoro italiano, valgono le norme previste dal
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero”, di cui al decreto legi-
slativo del 25 luglio 1998, n. 286, tenuto conto
delle modifiche apportate dalla legge del 30 lu-
glio 2002, n. 189.
La legislazione individua i criteri generali per
la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
italiano e rinvia alle valutazioni annuali, attra-
verso un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (cosiddetto “decreto-flussi”), la de-
terminazione dell’entità massima degli stessi.
In caso di mancata pubblicazione del de-
creto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri può provvedere in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l’anno precedente (art. 3,
comma 4 del T.U.I.).
Per pianificare i flussi migratori in ingresso in
Italia nel corso di 3 anni, il Testo Unico sull’immi-
grazione rinvia ad un apposito Documento Pro-
grammatico di emanazione governativa.
Per quanto concerne l’assunzione dal-
l’estero di non comunitari come lavoratori su-
bordinati a tempo determinato, indeterminato o
a carattere stagionale, la procedura prevede
che il datore di lavoro, nell’ambito delle quote
previste dall’apposito “decreto-flussi”, debba
recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigra-
zione istituito presso la Prefettura della Provin-
cia ove dovrebbe aver luogo la prestazione
lavorativa. Lo stesso datore di lavoro, nel caso
in cui conosca il lavoratore da assumere, effet-
tua una richiesta nominativa di “nulla osta” al
lavoro, accompagnando la stessa con la docu-
mentazione attestante l’esistenza di idonea si-
stemazione alloggiativa per il lavoratore e la
relativa proposta di contratto di soggiorno.
Negli anni scorsi, il Ministero dell’Interno,
tramite il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Im-
migrazione, ha messo a punto una procedura
che permette al datore di lavoro di inviare tele-
maticamente le richieste di “nulla osta” in or-
dine ad alcune tipologie contrattuali.
Effettuate le verifiche previste dalla norma-
tiva circa la sussistenza dei requisiti richiesti (in
collaborazione con la Questura e la Direzione
provinciale del lavoro), lo Sportello Unico, in
caso di parere favorevole, rilascia il nulla osta al
datore di lavoro e trasmette per via telematica
la documentazione agli uffici consolari del
Paese di residenza del lavoratore. Quest’ultimo
avrà 6 mesi di tempo per richiedere il visto d’in-
gresso e, una volta giunto in Italia, dovrà pre-
sentarsi entro 8 giorni allo Sportello Unico
competente per ritirare il codice fiscale, sotto-
scrivere il contratto di soggiorno e compilare il
relativo modulo per la presentazione della do-
manda di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. Tale modulo, la cui compilazione potrà
essere effettuata – laddove possibile – con l’as-
sistenza gratuita dei Patronati, andrà poi spe-
dito attraverso gli uffici postali in cui sia
operativo il cosiddetto “Sportello Amico” alla
Questura o ad essa consegnato. La Questura,
dopo aver effettuato i rilievi foto-dattiloscopici,
provvederà successivamente alla consegna del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Inoltre, nel giugno 2012, è stato pubblicato
il decreto legge di attuazione della Direttiva
2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009,
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cit-
tadini di Paesi terzi che intendano svolgere la-
vori altamente qualificati (Decreto legislativo 28
giugno 2012 , n. 108).
È infine appena il caso di segnalare come,
dal punto di vista previdenziale e assicurativo,
il lavoratore straniero in regime di lavoro subor-
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